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ALL' INDICE PROCEDURA CIVILE
La Notificazione degli Atti
" Notifica prevista Art. 140 c.p.c. "
IRREPERIBILITA' o RIFIUTO DI RICEVERE COPIA
Ove
non sia possibile eseguire la notifica perché non viene trovato
il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate
nell'articolo 139
c.p.c., la notifica si effettua depositando
esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede
del Comune dove la notificazione deve essere eseguita,
affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata,
alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e
dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.
E' opportuno sottolineare che questa forma di notifica può
essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato
il destinatario, l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo
in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto
del destinatario, ove venga reperito.
Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell'articolo
138
c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in
mani proprie.
La notificazione di un atto ai sensi dell'articolo 140
c.p.c. può
essere effettuata solamente dopo che il messo si sia recato
nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139
c.p.c.
(abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario
né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.
La procedura da osservare è la seguente:
1. affissione di avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata,
alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario.
Al riguardo è utile precisare che per "porta" si intende l'accesso
all'abitazione (locali) in cui dimora il destinatario od ha l'ufficio
od azienda e non già l'ingresso dell'edificio in cui si possono
trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti locali
ovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà.
E' poi opportuno che l'avviso non venga affisso in senso proprio e
materiale all'esterno della porta, ma inserito, se possibile,
al di sotto della stessa o nella cassetta per lettere se ad uso
esclusivo dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario e ciò
se non altro per evitare che l'avviso stesso possa essere rimosso
da terzi.
Si osserva poi che la dizione usata nell'art. 140 c.p.c.
dal legislatore per l'affissione dell'avviso "busta chiusa e sigillata"
differisce da quella utilizzata per la consegna a terzi o il deposito
dell'atto da notificare nell'art. 137 c.p.c.
"busta che provvede a sigillare". In conclusione nel primo
caso
la busta è "chiusa e sigillata" nel secondo solo "sigillata".
La questione potrebbe risultare irrilevante poiché una busta
sigillata è necessariamente anche chiusa non potendo essere
allo stesso tempo aperta e sigillata.
Tuttavia è legittimo chiedersi se con il termine "chiusa", anche se
è ipotizzabile sia stato usato come rafforzativo, si sottenda
l'adozione di particolari e non meglio precisate cautele.
Il contenuto dell'avviso è indicato nell'art. 48 delle disposizioni
di attuazione del c.p.c. (nome della persona che ha chiesto la
notificazione e del destinatario, natura dell'atto, indicazione del
giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato e davanti
al quale si deve comparire con la data ed il termine di comparizione,
data e firma dell'ufficiale giudiziario). deposito di copia dell'atto
da
notificare nella casa comunale, in busta sigillata
(ad es. : ufficio messi) riportante all'esterno il numero cronologico
della notificazione senza segni od indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto; invio all'interessato di lettera
raccomandata A.R. per informarlo del deposito dell'atto nella
casa comunale.Questa forma di notifica presuppone che la
residenza, dimora o domicilio del destinatario siano noti e che
non sia possibile eseguire la notifica stessa nei modi previsti
dagli articoli 138
e 139
c.p.c. per difficoltà di ordine materiale.
La notificazione ai sensi dell'articolo 140
si considera effettuata
con il compimento delle tre formalità sopra descritte
(affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa
e sigillata, deposito atto nella casa comunale in busta sigillata,
invio al destinatario di notizia del deposito) a nulla rilevando la
ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di
notizia del deposito. Sotto l'aspetto strettamente operativo, si
ritiene opportuno sintetizzare come segue le varie fasi in cui si
articola la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.:
il messo, conoscendo - in base alle risultanze anagrafiche o alle
informazioni assunte - la residenza, dimora o domicilio del
destinatario nel territorio del comune, si reca presso i luoghi indicati
dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio o azienda) per
effettuare la notifica, ma non trova il destinatario od altra
persona idonea a ricevere l'atto. Il messo affigge, nei modi
sopra precisati, alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda
avviso che depositerà l'atto nella casa comunale.
Il messo, rientrato in sede, redige e provvede per l'invio di lettera
raccomandata A.R. al destinatario con la quale da notizia del
deposito nella casa comunale. Il messo redige la relata ai sensi
dell'articolo 140 c.p.c.. sia sull'originale che nella copia che
deposita con le modalità in precedenza descritte.
Circa la durata del deposito ed il ritiro dell'atto, l'articolo 140
e
le altre norme del c.p.c. nulla precisano. In ordine alla prima
questione è stato formulato un quesito all'ANCI.
Nella risposta, fornita il 4.6.2003, è stato espresso il parere che
"... è sconsigliabile comunque porre termine al deposito fino a
quando non sia terminata la sequenza processuale-procedimentale
entro la quale l'atto si colloca. Non è quindi possibile fissare
un termine massimo in generale per la giacenza, ma bisogna di
volta in volta esaminare le singole fattispecie." Dal predetto parere
non si ricava alcuna utilità pratica in quanto, pur non venendo
esclusa in assoluto la possibilità di un termine, il calcolo risulta
non immediato (valutazione di una molteplicità di situazioni ed
elementi che possono anche non essere nella disponibilità del
messo comunale) e non definibile in via generale.
Sono, pertanto, auspicabili precise indicazioni a livello normativo
atteso che, per quanto concerne il trattamento,
il Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 11,
comma 1, lett. e), prevede la conservazione dei dati stessi
(che nel caso in esame sono quelli contenuti nell'atto inserito
nella busta sigillata in deposito) per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti e successivamente trattati.
Circa la seconda questione si esprime l'avviso che l'atto in deposito
possa essere ritirato anche da persona incaricata dal destinatario
per le seguenti ragioni: tale evenienza non è espressamente
vietata da alcuna norma di legge; la stessa notificazione, a
determinate condizioni e con particolari cautele, può essere
fatta in mani diverse dal destinatario (ad esempio al portiere
od al vicino di casa che accetti di riceverla).
Tali soggetti, se ricorrono le condizioni previste, sono abilitati
per
legge senza tener conto se tra essi ed l'interessato intercorra
un rapporto fiduciario. A maggior ragione si ritiene che l'atto
depositato possa essere ritirato da persona incaricata e quindi
di fiducia. non viene violato il diritto alla riservatezza in quanto
l'atto depositato è contenuto in busta sigillata con le modalità più
sopra precisate. Nella prassi per la consegna a persona diversa
dal destinatario è opportuno procedere nel modo seguente:
accertare che la persona che si presenta sia munita di delega o
quanto meno dell'avviso di deposito (indifferentemente quello
affisso sulla porta o quello inviato con lettera raccomandata);
fare sottoscrivere un ricevuta di consegna da conservare agli atti;
Dal Codice di Procedura Civile:
"Irreperibilità o rifiuto di rricevere la copia".
Notificazione ex Art. 140 cpc
Se non è possibile eseguire la consegna
per irreperibilità o per
incapacità o rifiuto delle persone indicate nell' articolo
139,
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune
dove la notificazione deve eseguirsi , affigge avviso del deposito
in busta chiusa e sigillata ( 1 ) alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia
per raccomandata con avviso di ricevimento.