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ALL' INDICE PROCEDURA CIVILE
La Notificazione degli Atti
" Notifica prevista Art. 138 c.p.c. "
NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE
Il
Messo può sempre consegnare copia dell'atto in mani
proprie del destinatario ovunque lo trovi e sempre nell'
ambito del territorio comunale.
Tale forma di notificazione è detta a " luogo libero ".
La norma infatti consente di effettuare la notificazione
in luogo diverso dalla residenza, domicilio o dimora.
In altri termini si può procedere alla notifica ovunque
venga reperito il destinatario purchè all'interno
del territorio comunale ( locali privati o pubblici,
pubblica via, Piazza etc... ).
Pur dovendo considerare la procedura dell' Art. 138 cpc
la forma migliore della notifica, il messo non è tenuto
a girare il territorio comunale in cerca del destinatario.
A ciò suppliscono altri Articoli del codice di procedura
civile, molto più efficaci ed economici ( Es. Art. 139 cpc
).
Se il destinatario si rifiuta di ricevere copia dell'atto,
la notificazione, ai sensi del secondo comma dell' Art.
138 cpc , si considera comunque fatta in mani proprie.
In tal caso il messo da atto di rifiuto ( ed eventualmente
delle ragioni ) nella relazione di notifica.
La copia dell'atto che il destinatario rifiuta di ricevere,
dopo la stesura della relata, è restituito unitamente
all'originale alla parte od ufficio richiedente.
Dal Codice di Procedura Civile:
" Notificazione in Mani proprie "
L'ufficiale Giudiziario esegue la notificazione
di regola mediante
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso
la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,
ovunque
lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficiale giudiziario
al quale è addetto ( comma così
modificato ex art. 174
d.lgs. 30-6-2003, n. 196 [ T.U. privacy ] dal 1° - 1 - 2004
).
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale
giudiziario ne dà atto nella relazione
[ 148 ], e la
notificazione si considera fatta in mani proprie [
141 ].