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ALL' INDICE PROCEDURA CIVILE
La Notificazione degli Atti
" Notifica prevista Art. 139 c.p.c. "
NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
L'articolo
139 c.p.c. dispone che, quando non sia possibile
eseguire la notifica in mani proprie, la stessa è fatta al
destinatario nel comune di residenza (dove ha l'abitazione
o dimora abituale) o, se ignoto, nel comune di dimora
(dove ha la residenza occasionale) e, se anche questo è
ignoto, nel comune di domicilio (dove ha la sede principale
degli affari o interessi). L'ordine anzidetto (comune di
residenza, comune di dimora, comune di domicilio ) ha
carattere obbligatorio non è quindi facoltativo od
alternativo e pertanto la notifica deve essere fatta
innanzitutto nel comune di residenza del destinatario
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio
o esercita l'industria o il commercio. Per procedere a
questo tipo di notifica il messo deve quindi accertare,
anche anagraficamente e con notizie raccolte sul posto,
che il destinatario sia residente nel comune.
Le risultanza anagrafiche hanno mero valore presuntivo
prevalendo la residenza che di fatto risulta come
abituale dimora del destinatario. .
Quando la residenza è nota il messo deve eseguirla in detto
luogo e non è tenuto a ricercare una diversa dimora in
cui di fatto il destinatario possa trovarsi al tempo della
notificazione. Nel caso in cui il destinatario non venga
trovato in uno dei luoghi anzidetti (casa di abitazione o
dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio),
il messo effettua la notifica consegnando copia dell'atto
ad una persona di famiglia od addetto alla casa,
all'ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni o
palesemente incapace.
Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono:
1. è opportuno recarsi per la
notifica prima nella casa di
abitazione e poi negli altri luoghi indicati dalla norma
anche se detti luoghi sono alternativi;
2. la consegna può avvenire a
mani di persona di famiglia
o di addetto alla casa, ufficio od azienda;
3. sono da considerare persone
di famiglia sia quelle
legate al destinatario da vincolo di parentela, affinità
o affiliazione sia quelle con lui conviventi.
Pur non prevedendo la norma per le persone legate
da vincoli di parentela (padre, fratello, figlio, ecc.) il
requisito della effettiva convivenza è opportuno, stante
al riguardo l'incostanza della giurisprudenza, che l'atto
venga consegnato a famigliare convivente;
4. vanno considerati addetti alla
casa i domestici ed altri
soggetti che vivono abitualmente nella casa del destinatario
e prestano la propria opera alle sue dipendenze.
Il portiere è ritenuto addetto alla casa se è alle dipendenze
del destinatario che in questo caso deve essere
necessariamente proprietario della casa in cui abita; .
5. per addetto all'ufficio od
azienda si intendono i dipendenti
occupati nell'ufficio od azienda sempre che l'ufficio od
azienda sia gestita (organizzata e diretta) dal destinatario
per la trattazione dei propri affari ed interessi;
6. la persona a cui si consegna
l'atto non deve avere età
inferiore ai 14 anni o essere palesemente incapace.
Non sussiste al riguardo un obbligo per il messo di svolgere
particolari indagini essendo sufficiente che lo stesso accerti
sulla base dell'esperienza e dell'apparenza fisica e semplici
domande o scambio di parole che il soggetto non abbia età
inferiore ai 14 anni o sia infermo di mente od in uno stato,
anche momentaneo, di impossibilità di intendere e volere;
7. l'atto da notificare deve essere
inserito in busta sigillata
secondo le modalità indicate al Capitolo II, paragrafo 7
Il messo deve prestare particolare attenzione al luogo
ed ai requisiti del soggetto che riceve copia dell'atto
in quanto:
è da ritenere nulla la notifica effettuata in una pubblica via alla
figlia del destinatario poiché luogo diverso dall'abitazione in cui
è legittimato tale tipo di notifica;
è da ritenete invalida la notifica in mani del fratello del
destinatario nella sede dell'azienda se questi non è addetto
all'azienda medesima.
In mancanza selle persone sopraindicate - cioè solo nel caso
non vengano trovate persone di famiglia od addette alla casa,
ufficio o azienda o queste rifiutino di ricevere l'atto o abbiano
età inferiore ai 14 anni o siano palesemente incapaci -
la notifica può essere fatta mediante consegna al portiere dello
stabile dove è l'abitazione, l'ufficio od azienda e, quando anche
il portiere manchi, ad un vicino di casa che accetti di riceverla.
In questo caso il messo oltre ad inserire la copia dell'atto in
busta che provvede a sigillare, secondo le modalità indicate
al Capitolo II, paragrafo 7
"Notificazione a persona diversa dal destinatario" è tenuto
a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a
mezzo lettera raccomandata.
Si sottolinea, poi, che il portiere od il vicino di devono
sottoscrivere ricevuta dell'avvenuta consegna per cui se questi
sono analfabeti o si rifiutano di firmare la notifica non potrà
essere effettuata. La norma nulla precisa in merito
all'età ed alla capacità di intendere e volere del portiere e
del vicino di casa. Al riguardo si esprime l'avviso che non
si possa procedere alla consegna a persona minorenne o
palesemente incapace.
Infine l'art. 139 c.p.c. contempla il caso del destinatario che
vive abitualmente a bordo di una nave mercantile. Ricorrendo
tale ipotesi, se non è possibile eseguire la notifica in mani proprie,
l'atto può essere consegnato al capitano della nave o a chi ne
fa le veci osservando la formalità della busta sigillata come
sopra precisato.
Dal Codice di Procedura Civile:
"Notificazione a persona diversa dal destinatario".
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Se non avviene nel modo previsto nell' articolo
precedente
la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza
[ 142, 143 ; c.c. 43 ] del destinatario,
ricercandolo nella
casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esecita l'industria
o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi,
l'ufficiale giudiziario consegna copoa dell' atto a una
persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o
all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o
non palesemente incapace [ 518 ] .
In mancanza delle persone indicate nel comma
precedente, la copia è consegnata al portiere
dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e
,
quando anche il portiere manca, a un vicino di casa
che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta (
1 ),
e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera
raccomandata .
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave
mercantile , l'atto può essere consegnato al capitano
o chi ne fa le veci [ codice navigazione 293,
321 ].
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione
si fa nel comune di dimora e, se anche questa è ignota,
nel comune di domicilio [ 144, 145 ; c.c. 43
- 45 ], osservate
in quanto è possibile le disposizioni precedenti.