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GIUDICE DI PACE


GIUDICE DI PACE DI PARMA

SENTENZA n. 87 del 25.01.2001

MATERIA : RICORSO CODICE DELLA STRADA

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GIUDICE DI PACE DI PARMA
Giudice di Pace di Parma sent.N°87 del 25/01/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso (ex art. 22 Legge 24.11.81 n. 6891, depositato in Cancelleria il 28.11.2000,
OMISSIS propone opposizione contro l’ordinanza ingiunzione n. 8076/2000, della Prefettura di Parma,
riferita al verbale di accertamento n. 11069X/2000/V, in data 10.02.2000, della Polizia Municipale di
Parma, con cui gli viene ingiunto di pagare la somma di lire 484.800 per infrazione all’articolo 142/8°
del Nuovo Codice della strada, avendo superato di 20 Km/h il limite massimo id velocità (50 Km/h),
così come accertato alle ore 09.30 del giorno 10.02.2000, dalla Polizia Municipale di Parma,
a mezzo dell’apparecchiatura "Velomatic 512", e non immediatamente contestato per l’impossibilità
di fermare il veicolo nei modi regolamentari.

Assume il ricorrente che la motivazione addotta dalla Polizia Municipale, confermata
dall’ordinanza-rigetto della Prefettura di Parma del 02.11.2000, non sarebbe sufficiente a
giustificare la mancata immediata contestazione dell’infrazione commessa, in quanto le
giustificazioni espresse risulterebbero assolutamente generiche e prive di riferimenti specifici.
Insta, conseguentemente, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta, soprattutto
con riferimento ad alcune recenti sentenze di merito, fra cui quella n. 521/2000 del Trib. Di Novara,
secondo cui: "l’uso discrezionale dei diversi apparecchi di rilevamento della velocità non deve
ritorcersi a danno dei cittadini e del loro diritto di difesa. Quindi, l’impossibilità della contestazione
immediata non può essere legittimamente motivata con il tipo di apparecchio adoperato.

All’udienza di comparizione del 18.01.2001, l’opponente, riportandosi a quanto già dedotto nel ricorso,
nulla eccepisce circa la effettiva velocità del veicolo, ma ribadisce la irregolarità dell’operato
unicamente con riferimento alla mancata immediata contestazione.

Dichiara di voler abbandonare la richiesta di risarcimento danni, ritenuta irrituale nel presente
giudizio e chiede, in via subordinata, che la sanzione di che trattasi possa essere riportata alla
originaria determinazione (lire 242.400), come indicato nel verbale di accertamento.

Per la Prefettura di Parma, regolarmente costituita, nessuno compare.
Viene, comunque, dato atto del contenuto di due note fatte pervenire, secondo cui il Dr. Zasa,
rappresentante della Prefettura, pur essendo impedito per missione fuori sede, nulla oppone
circa la prosecuzione del giudizio e conseguente decisione, sulla base di quanto allegato agli atti.
Dalla documentazione prodotta, la Prefettura di Parma insiste nella legittimità dell’atto ingiuntivo
impugnato e dell’intero procedimento, per cui chiede la reiezione del ricorso per i seguenti motivi:
a) - gli agenti operanti, in via Molatolo collocavano l’autovelox mod. 104 in direzione centro città e
il Velomatic 512 in direzione tangenziale, mentre 4 vigili motociclisti si posizionavano a distanza per
le contestazioni immediate:
b) - durante l’espletamento di tale servizio venivano elevate 14 contravvenzioni e redatti i relativi
verbali (regolarmente contestati), come da fotocopie allegate agli atti;
c) - nella direzione tangenziale non era possibile contestare immediatamente le infrazioni,
non essendovi alcuna piazzola o banchina per il fermo dei veicoli, senza creare pericolo ed
intralcio alla circolazione;
d) - il Velomatic 512, regolarmente omologato, non è dotato di display a distanza, per cui il superamento
del limite di velocità viene percepito dall’operatore ad avvenuto transito del veicolo dinanzi alla
postazione di controllo e quindi quando lo stesso veicolo è già a notevole distanza dalla postazione.

Esaminati gli atti e i documenti prodotti, la causa viene immediatamente decisa e la sentenza pubblicata
mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze di causa è da ritenere accertato che il ricorrente Cellie Antonio, nella circostanza di
tempo e di luogo di cui al verbale n. 11069X/2000, della Polizia Municipale di Parma, circolava,
con l’autovettura targata BE 248 EG, alla velocità di 70 Km/h, superando di 20 Km/h la velocità
massima consentita (limite 50 Km/h) nel tratto di strada percorso. Altrettanto pacifico che l’auto
era quella indicata nel verbale risultando nella foto chiaramente leggibile la targa BE 248 EG.
Nessuna giustificazione deduce il ricorrente in ordine all’eccesso di velocità (70 Km/h) contestato,
ma lo stesso insiste per l’annullamento del verbale, stante la mancata, immediata contestazione ed
indica alcune recenti sentenze a sostegno della propria tesi. Va detto al riguardo che non tutte le
fattispecie sono analoghe.
Già, ad esempio, con riferimento alla nota sentenza della Suprema Corte n. 4010 del 03.04.2000,
emerge una notevole differenza tra i vari apparecchi rilevatori in uso: quello di cui alla citata
sentenza (Autovelox 104 C) era tali per cui ha influito non poco sulla decisione nella quale si legge:
"tenuto conte delle caratteristiche evolute del modello di apparecchio di rilevamento utilizzato
per l’accertamento".
Non altrettanto può dirsi del Velomatic 512 per cui è causa, il cui impiego è stato esaurientemente
spiegato nel rapporto della Polizia Municipale allegato agli atti. L’obbligo della immediata contestazione
è stabilito a tutela del diritto di difesa del supposto trasgressore, che in tale modo può fare valere le
sue ragioni, oltre ad evitare frequenti errori nella registrazione dei numeri di targa.
Nel caso che ci occupa non è risultato frustrato tale diritto di difesa, posto che la Polizia Municipale ha
notificato nei termini prescritti dalla legge il verbale relativo alla commessa infrazione non potuta
immediatamente contestare per le ragioni spiegate. Gli agenti operanti, con i 14 verbali, per analoghe
infrazioni contestate immediatamente, hanno dimostrato quanto veniva fatto nel senso di marcia
opposto a quello del ricorrente, al cui rilevamento era stato predisposto l’Autovelox mod. 140; non è
stato, invece, possibile operare allo stesso modo nel senso di marcia opposto, sia per il diverso
apparecchio predisposto (Velomatic) e sia per l’assenza di idonea piazzola o banchina atte ad evitare
pericolo per la circolazione. In considerazione di quanto sopra, questo giudicante ritiene legittimo
l’operato della Polizia Municipale in merito alla infrazione di cui all’art. 142, comma 8, del codice
della Strada, come da verbale 11069 del 10.02.2000.
Tuttavia, tenuto conto della esplicita richiesta formulata dal ricorrente, in via subordinata, nel corso
del giudizio, questo giudicante ritiene conforme a giustizia sostanziale riportare la sanzione alla
originaria determinazione (lire 242.400), così come indicato nel verbale di accertamento.
Nulla per le spese.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Parma - definitivamente pronunciando - disattesa ogni contraria o diversa
istanza eccezione o deduzione, così provvede:
1) - Accoglie parzialmente il ricorso.
2) - Riforma conseguentemente l’atto amministrativo, impugnato, riportando la sanzione alla
originaria determinazione (lire 242.400), così come indicato nel verbale di contestazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Parma, 18.01.2001.

Il Giudice di Pace Dott. Ciriaco Colella

Depositato in cancelleria il 25 gennaio 2001.
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