GIUDICE
DI PACE DI PARMA
Giudice
di Pace di Parma sent.N°87 del 25/01/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (ex art. 22 Legge 24.11.81 n. 6891,
depositato in Cancelleria il 28.11.2000,
OMISSIS propone opposizione contro l’ordinanza ingiunzione
n. 8076/2000, della Prefettura di Parma,
riferita al verbale di accertamento n. 11069X/2000/V,
in data 10.02.2000, della Polizia Municipale di
Parma, con cui gli viene ingiunto di pagare la somma
di lire 484.800 per infrazione all’articolo 142/8°
del Nuovo Codice della strada, avendo superato di
20 Km/h il limite massimo id velocità (50 Km/h),
così come accertato alle ore 09.30 del giorno 10.02.2000,
dalla Polizia Municipale di Parma,
a mezzo dell’apparecchiatura "Velomatic 512", e
non immediatamente contestato per l’impossibilità
di fermare il veicolo nei modi regolamentari.
Assume il ricorrente che la motivazione addotta
dalla Polizia Municipale, confermata
dall’ordinanza-rigetto della Prefettura di Parma
del 02.11.2000, non sarebbe sufficiente a
giustificare la mancata immediata contestazione
dell’infrazione commessa, in quanto le
giustificazioni espresse risulterebbero assolutamente
generiche e prive di riferimenti specifici.
Insta, conseguentemente, per l’annullamento dell’ordinanza
ingiunzione opposta, soprattutto
con riferimento ad alcune recenti sentenze di merito,
fra cui quella n. 521/2000 del Trib. Di Novara,
secondo cui: "l’uso discrezionale dei diversi apparecchi
di rilevamento della velocità non deve
ritorcersi a danno dei cittadini e del loro diritto
di difesa. Quindi, l’impossibilità della contestazione
immediata non può essere legittimamente motivata
con il tipo di apparecchio adoperato.
All’udienza di comparizione del 18.01.2001, l’opponente,
riportandosi a quanto già dedotto nel ricorso,
nulla eccepisce circa la effettiva velocità del
veicolo, ma ribadisce la irregolarità dell’operato
unicamente con riferimento alla mancata immediata
contestazione.
Dichiara di voler abbandonare la richiesta di risarcimento
danni, ritenuta irrituale nel presente
giudizio e chiede, in via subordinata, che la sanzione
di che trattasi possa essere riportata alla
originaria determinazione (lire 242.400), come indicato
nel verbale di accertamento.
Per la Prefettura di Parma, regolarmente costituita,
nessuno compare.
Viene, comunque, dato atto del contenuto di due
note fatte pervenire, secondo cui il Dr. Zasa,
rappresentante della Prefettura, pur essendo impedito
per missione fuori sede, nulla oppone
circa la prosecuzione del giudizio e conseguente
decisione, sulla base di quanto allegato agli atti.
Dalla documentazione prodotta, la Prefettura di
Parma insiste nella legittimità dell’atto ingiuntivo
impugnato e dell’intero procedimento, per cui chiede
la reiezione del ricorso per i seguenti motivi:
a) - gli agenti operanti, in via Molatolo collocavano
l’autovelox mod. 104 in direzione centro città e
il Velomatic 512 in direzione tangenziale, mentre
4 vigili motociclisti si posizionavano a distanza
per
le contestazioni immediate:
b) - durante l’espletamento di tale servizio venivano
elevate 14 contravvenzioni e redatti i relativi
verbali (regolarmente contestati), come da fotocopie
allegate agli atti;
c) - nella direzione tangenziale non era possibile
contestare immediatamente le infrazioni,
non essendovi alcuna piazzola o banchina per il
fermo dei veicoli, senza creare pericolo ed
intralcio alla circolazione;
d) - il Velomatic 512, regolarmente omologato, non
è dotato di display a distanza, per cui il superamento
del limite di velocità viene percepito dall’operatore
ad avvenuto transito del veicolo dinanzi alla
postazione di controllo e quindi quando lo stesso
veicolo è già a notevole distanza dalla postazione.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, la causa
viene immediatamente decisa e la sentenza pubblicata
mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze di causa è da ritenere accertato
che il ricorrente Cellie Antonio, nella circostanza
di
tempo e di luogo di cui al verbale n. 11069X/2000,
della Polizia Municipale di Parma, circolava,
con l’autovettura targata BE 248 EG, alla velocità
di 70 Km/h, superando di 20 Km/h la velocità
massima consentita (limite 50 Km/h) nel tratto di
strada percorso. Altrettanto pacifico che l’auto
era quella indicata nel verbale risultando nella
foto chiaramente leggibile la targa BE 248 EG.
Nessuna giustificazione deduce il ricorrente in
ordine all’eccesso di velocità (70 Km/h) contestato,
ma lo stesso insiste per l’annullamento del verbale,
stante la mancata, immediata contestazione ed
indica alcune recenti sentenze a sostegno della
propria tesi. Va detto al riguardo che non tutte
le
fattispecie sono analoghe.
Già, ad esempio, con riferimento alla nota sentenza
della Suprema Corte n. 4010 del 03.04.2000,
emerge una notevole differenza tra i vari apparecchi
rilevatori in uso: quello di cui alla citata
sentenza (Autovelox 104 C) era tali per cui ha influito
non poco sulla decisione nella quale si legge:
"tenuto conte delle caratteristiche evolute del
modello di apparecchio di rilevamento utilizzato
per l’accertamento".
Non altrettanto può dirsi del Velomatic 512 per
cui è causa, il cui impiego è stato esaurientemente
spiegato nel rapporto della Polizia Municipale allegato
agli atti. L’obbligo della immediata contestazione
è stabilito a tutela del diritto di difesa del supposto
trasgressore, che in tale modo può fare valere le
sue ragioni, oltre ad evitare frequenti errori nella
registrazione dei numeri di targa.
Nel caso che ci occupa non è risultato frustrato
tale diritto di difesa, posto che la Polizia Municipale
ha
notificato nei termini prescritti dalla legge il
verbale relativo alla commessa infrazione non potuta
immediatamente contestare per le ragioni spiegate.
Gli agenti operanti, con i 14 verbali, per analoghe
infrazioni contestate immediatamente, hanno dimostrato
quanto veniva fatto nel senso di marcia
opposto a quello del ricorrente, al cui rilevamento
era stato predisposto l’Autovelox mod. 140; non
è
stato, invece, possibile operare allo stesso modo
nel senso di marcia opposto, sia per il diverso
apparecchio predisposto (Velomatic) e sia per l’assenza
di idonea piazzola o banchina atte ad evitare
pericolo per la circolazione. In considerazione
di quanto sopra, questo giudicante ritiene legittimo
l’operato della Polizia Municipale in merito alla
infrazione di cui all’art. 142, comma 8, del codice
della Strada, come da verbale 11069 del 10.02.2000.
Tuttavia, tenuto conto della esplicita richiesta
formulata dal ricorrente, in via subordinata, nel
corso
del giudizio, questo giudicante ritiene conforme
a giustizia sostanziale riportare la sanzione alla
originaria determinazione (lire 242.400), così come
indicato nel verbale di accertamento.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Parma - definitivamente pronunciando
- disattesa ogni contraria o diversa
istanza eccezione o deduzione, così provvede:
1) - Accoglie parzialmente il ricorso.
2) - Riforma conseguentemente l’atto amministrativo,
impugnato, riportando la sanzione alla
originaria determinazione (lire 242.400), così come
indicato nel verbale di contestazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Parma, 18.01.2001.
Il Giudice di Pace Dott. Ciriaco Colella
Depositato in cancelleria il 25 gennaio 2001.
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