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SENTENZE :: CASSAZIONE ::
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Cassazione
- Sezione III del 6 Maggio 2008 n. 11040 - Responsabilità degli
organizzatori
in caso di investimento degli spettatori di una gara automobilistica
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE -
SENTENZA 6 Maggio 2008 , n. 11040 -
Pres. Vittoria, rel. Spagna Musso
Svolgimento del processo
In occasione di una prova speciale di un Rally denominato
"19° Rally Team '971 Città di Chieri", nella notte fra il 24 e
il 25 marzo 1990, un'autovettura, partecipante al Rally e guidata
da Giordanino Marco nel territorio di Moncucco Torinese (AT) fuoriusciva
di strada in corrispondenza di una curva e, dopo aver percorso
decine di metri, travolgeva due spettatori, Cortese Santo e Pasqua
Antonio, provocando ad essi gravi lesioni personali, e schiantandosi
infine contro un albero. I rapporti dei Carabinieri, intervenuti
sul posto, affermavano che l'uscita di strada dell'autovettura
era stata determinata essenzialmente dall'elevata velocità tenuta
nell'affrontare una curva destrosa priva di visuale. Con citazione
notificata il 30 settembre 1990 il Cortese conveniva in giudizio
il Giordanino, la Uniass assicurazioni, il comitato organizzatore
del 19° Rally Team 971 Città di Chieri e il direttore di gara
Zini Sergio, chiedendone la condanna solidale al risarcimento
dei gravi danni sofferti; intervenivano in causa Pasqua Antonio
(chiedendo il risarcimento dei propri danni ed associandosi alle
affermazioni del Cortese) e l'Inps (chiedendo la condanna dei
convenuti al pagamento da quanto erogato al Cortese). Con sentenza
depositata in data 26.3.1998 il Tribunale di Torino dichiarava
che l'incidente si era verificato per colpa concorrente paritaria
di Cortese Santo e Pasqua Antonio nella misura di ¼, nonché di
Giordanino Marco anche nella misura di ¼ e del Comitato Organizzatore
nella misura del restante mezzo e, conseguentemente, condannava
in solido Giordanino Marco, il Comitato Organizzatore, Zini Sergio,
nella sua qualità di direttore di gara, e la Uniass Assicurazioni
spa, nei limiti del massimale (già versato), al pagamento dei
richiesti danni. Respingeva perché carente di prova la domanda
dell'Inps. In particolare il Tribunale ravvisava un comportamento
colposo nell'eccesso di velocità dell'autovettura condotta dal
Giordanino, ritenendo, da un lato, non applicabili le norme in
tema di velocità prevista dal Codice della Strada ma, dall'altro,
che "nessun regolamento di gara per la nota gerarchia delle fonti
di diritto, può abrogare la legge, tra cui il principio del neminem
laedere e il principio di cui all'art. 2054 c.c.". Proponevano
appello l'Inps, in via principale (con atto di citazione notificato
il 28.10.1998, senza iscrivere la causa a ruolo, sì che successivamente
riassumeva l'appello con atto rinotificato il 14 dicembre 1998
iscrivendo la causa a ruolo con il n. 1569/98) e alla prima udienza
istruttoria si costituivano il Cortese e il Pasqua nonché il Giordanino
che, a sua volta, proponeva appello incidentale (negando ogni
responsabilità a suo carico). Non si costituivano né lo Zini,
né il Comitato Organizzatore. In data 7.5.1999 (quindi in data
posteriore alla prima udienza istruttoria - 29.3.1999 - tenutasi
nell'appello dell'Inps ma anteriore all'udienza del 7.2.2000 cui
la causa dell'appello Inps era stata rinviata per le integrazioni
del contraddittorio) il Cortese e il Pasqua proponevano autonomo
appello; nel relativo giudizio si costituivano il Giordanino,
l'Uniass e l'Inps, mentre non si costituivano né lo Zini, né il
Comitato Organizzatore, né il suo presidente Ghiotti Mario, citato
in proprio. All'udienza del 7.2.2000, il Consigliere Istruttore,
disponeva la riunione dei due giudizi di appello (nn. 1569/98
e 550/99 del Cortese e del Pasqua e la Corte d'Appello di Torino,
con sentenza depositata in data 24.10.2002, dichiarava inammissibile
l'appello del Cortese Santo e Pasqua Antonio nei confronti di
Ghiotti Mario, di Giordanino Marco, del Comitato Organizzatore,
di Zini Sergio e della Uniass Assicurazioni e accoglieva l'appello
incidentale di Giordanino Marco (in conseguenza respingeva le
domande del Cortese e del Pasqua nei confronti dello stesso Giordanino),
dando conseguentemente atto che "ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
resta ferma la misura della responsabilità per l'incidente per
cui è causa nella quota del 25% quale stabilita dall'appellata
sentenza a carico delle parti Cortese Santo e Pasqua Antonio e
resta parimenti ferma la misura della responsabilità nella restante
quota del 75% quale stabilita dell'appellata sentenza ai fini
del I comma dell'art. 2055 c.c. - e cioè nei confronti delle parti
danneggiate Cortese e Pasqua - a carico solidale di parti Comitato
Organizzatore, Zini Sergio e, conseguentemente, anche dall'Uniass
Assicurazioni. Ricorrono per cassazione, in via principale, il
Cortese con due motivi (contro il Giordanino, l'Uniass Assicurazioni,
lo Zini, il Comitato Organizzatore, il Ghiotto e l'Inps, nei confronti
del Pasqua), cui resistono con autonomi controricorsi il Giordanino
e il Comitato Organizzatore, nonché, in via incidentale il Comitato
Organizzatore con due motivi (contro il Giordanino, l'Uniass Assicurazioni,
l'Inps, il Pasqua e lo Zini), cui resistono il Giordanino con
controricorso e il Cortese con "memoria".
Motivi della Decisione
Ricorso principale (Cortese): con il primo motivo si deduce violazione
degli artt. 327, 331, 332, 333, 334, e 343 c.p.c. là dove la sentenza
impugnata ha statuito l'inammissibilità dell'appello proposto
dal Cortese e dal Pasqua sia in quanto, pur essendo sorto il relativo
interesse di dette parti a proporre appunto impugnazione non dalla
pronuncia della sentenza di primo grado ma solo dall'appello incidentale
proposto dal Giordanino nella prima udienza istruttoria, la difesa
di tali parti non ha mai illustrato le ragioni del "collegamento";
sia perché le parti Cortese e Pasqua avrebbero dovuto proporre,
a pena di decadenza, il loro appello in forma incidentale e comunque
entro il termine di cui al I comma dell'art. 343 c.p.c. (avendo
invece proposto il loro appello con atto notificato in data 7.5.1999,
vale a dire successivamente alla prima udienza istruttoria, della
causa originante dall'appello dell'Inps, in data 29.3.1999). Si
afferma in proposito che i giudici dell'appello hanno fatto un'applicazione
errata dell'art. 343 c.p.c. perché "il principio cui si ispirano
gli artt. 333 e 334 c.p.c. per le impugnazioni in genere, e l'art.
343 c.p.c., per l'appello incidentale, è quello di consentire
alla parte, contro cui è proposta impugnazione, di esperire impugnazione
incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del
termine ordinario o della propria acquiescenza". Con il secondo
motivo si deduce violazione dell'art. 2043 c.c. nonché dell'art.
2050 c.c., e relativo difetto di motivazione, là dove la sentenza
impugnata ha, da un lato, escluso la condotta colposa del Giordanino
ma, dall'altro, riconosciuta la colpa degli spettatori investiti,
tra l'altro trascurando che il mancato collaudo dei tratti chiusi
al traffico non determinasse, in detti tratti, l'applicabilità
sia dell'art. 2054 c.c. che dell'art. 2050 c.c., con la conseguenza
sia di una presunzione di colpa a carico del Giordanino sia di
inversione dell'onere della prova a carico di quest'ultimo, cui
spettava di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno. Ricorso incidentale (Comitato Organizzatore):
con il primo motivo si deduce mancata e falsa applicazione degli
artt. 2043 c.c. e 41, II comma, c.p. (in relazione alla valutazione
del nesso di casualità) nonché violazione di legge in relazione
dei principi in tema di onere della prova. Si afferma in proposito
che "la Corte d'Appello di Torino, in modo assolutamente non condivisibile
ha valutato erroneamente il valore intrinseco e sostanziale della
condotta posta in essere dal concorrente della corsa automobilistica
in relazione alla causazione dell'evento dannoso". Con il secondo
motivo si deduce difetto di motivazione "circa la condanna colposa
del Giordanino quale risultante dagli atti del processo" con particolare
riferimento al punto della decisione impugnata in cui si afferma
che non è prova ex se rilevante in tema di condotta colposa di
un pilota in una gara di velocità la sbandata e la conseguenze
uscita di strada. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi
ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Fondato è il primo motivo del ricorso
principale proposto da Cortese Santo. In proposito, come recentemente
affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia
n. 24627/07 in tema di impugnazione incidentale tardiva avverso
sentenze di condanna di coobbligati solidali, deve essere "sottoposto
a revisione" l'orientamento dominante secondo cui è l'impugnazione
principale che fissa immodificabilmente l'oggetto del giudizio
determinando in modo automatico l'ambito dell'eventuale impugnazione
incidentale in considerazione dei limiti derivanti dalla decadenza,
dall'acquiescenza e dalla mancata riproposizione delle domande
e delle eccezioni non espressamente riproposte; ciò in quanto
deve considerarsi prevalente la ricerca dell'interesse all'impugnazione
da ravvisarsi, anche nelle cause scindibili, allorché uno solo
dei coobbligati soccombenti proponga gravame che, se accolto,
darebbe luogo ad una modifica, in senso peggiorativo, della situazione
giuridica del coobbligato inerte (in talmodo pregiudicando l'esercizio
del suo diritto di regresso). In definitiva, non condivisibile
è la ratio decidendi della impugnata decisione sul punto là dove
afferma, in relazione all'appello proposto dal Cortese (e dal
Pasqua), che lo stesso è inammissibile, da un lato, deducendo
che l"interesse di Cortese e Pasqua ad appellare sia sorto direttamente
dalla pronuncia della sentenza di primo grado" e dall'altro, sostenendo
che non sarebbe stato in proposito dimostrato il collegamento
con l'appello incidentale del Giordanino"; la Corte territoriale
non prende, quindi, in considerazione l'ormai affermato principio
generale (sulla base della soprarichiamata decisione delle Sezioni
Unite) secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre
ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le
volte che l'appello principale metta in discussione l'assetto
di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato
solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò non solo in caso di
impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione
principale, ma anche quando essa rivesta le forme della contro
impugnazione rivolta contro il ricorrente principale. Non meritevole
dell'accoglimento è invece il secondo motivo del ricorso principale.
Deve premettersi in proposito che la Corte di merito ha ampiamente
e logicamente motivato sull'inapplicabilità dell'art. 2054 c.c.
e sull'assenza di responsabilità colpevole del Giordanino. Quanto
al primo punto si è infatti sostenuto che, trattandosi nella vicenda
in esame di una prova speciale a circuito chiuso, i partecipanti
non erano tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice
della strada dirette a disciplinare non una gara su un tratto
di strada inibito al traffico bensì la libera circolazione a tutti;
e ciò in modo conforme all'orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo cui durante lo svolgimento di gara in strada,
temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione
per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamento
prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale.
Quanto al secondo punto (la responsabilità del Giordanino) deve
osservarsi: la violazione del principio del neminem ledere di
cui all'art. 2043 c.c. non può, a priori ed astrattamente escludersi
in relazione al "pilota" di un'auto riguardo ad una gara sportiva
di velocità per quanto a circuito chiuso perché anche con riferimento
a tale tipo di competizione agonistica può verificarsi il compimento
da parte del pilota di un fatto illecito (quale strutturato nei
suoi elementi essenziali della colpa e dell'antigiuridicità del
comportamento), come ad esempio consequenziale alla non osservanza
di una regola riguardante la gara o ad una condotta di evidente
negligenza. Tale eventuale comportamento illecito è stato però
escluso dalla Corte territoriale nella fattispecie in oggetto
(in virtù come detto di un'adeguata motivazione), sulla base di
un completo e analitico esame delle risultanze processuali per
come spettante all'esclusiva valutazione del Giudice del merito.
Rilevanti sono in proposito le affermazioni secondo cui, da un
lato, "la condotta tenuta in gara deve essere valutata in relazione
alle specifiche esigenze della competizione … la natura della
prova a cui egli si era sottoposto gli imponeva di tenere il massimo
della velocità che il suo mezzo meccanico era in grado di sviluppare"
e, dall'altro, secondo cui "ciò che, purtroppo, si è verificato
in corsa rappresenta la possibile evoluzione di eventi da ricollegarsi
a quei modi e tempi di percorrenza del circuito imposti dal regolamento
della gara e alle condizioni del tracciato". Pertanto agevolmente
individuabile è, della sentenza in esame la ratio decidendi: le
circostante (non più esaminabili nella presente sede di legittimità)
rendono evidenti la situazione di pericolo alla quale si esposero
gli spettatori poi investiti, come rendono evidente che sarebbe
stato onere proprio ed esclusivo degli organizzatori della corsa
approntare le precauzioni indispensabili al fine di evitare il
concretizzarsi di tale pericolo. In definitiva, "in fatto" non
è stata ritenuta sussistere responsabilità ex art. 2043 c.c. a
carico del Giordanino mentre è stata ritenuta l'esclusiva responsabilità
degli organizzatori della corsa e tale accertamento non è più
sindacabile nella presente sede. Quanto, poi, all'ulteriore profilo
di censura di cui al secondo motivo del ricorso principale attinente
la dedotta violazione dell'art. 2050 c.c., con eventuale relativa
inversione dell'onere probatorio nella presente controversia,
deve rilevarsi non solo che l'accertamento della pericolosità
di un'attività, da apprezzarsi esclusivamente in relazione alla
probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e
non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le
quali viene comunemente esercitata (sul punto, Cass. n. 7916/2004)
è un accertamento in fatto spettante al Giudice del merito, ma
anche che il ricorrente prospetta una domanda inammissibile perché
"nuova" rispetto alle questioni dedotte in sede di merito e perché
priva del requisito dell'autosufficienza (non indicando il ricorrente
come dove è stata dedotta e non risultando la stessa presa in
considerazione dalla Corte territoriale). Il ricorso incidentale
del Comitato Organizzatore non è meritevole di accoglimento: inammissibile
è il primo motivo perché tendente a un non consentito riesame
della valutazione del nesso di causalità tra l'uscita di strada
dell'auto del Giordanino e le lesioni al Cortese e al Pasqua,
mentre assorbito è il secondo motivo (in ordine alla condotta
colposa del Giordanino) da quanto già dedotto riguardo al rigetto
del secondo motivo del ricorso principale. .
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso
principale e rigetta sia il secondo motivo del ricorso principale
che il ricorso incidentale; cassa l'impugnata decisione in relazione
al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente
fase, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione,
dichiarando compensate, sussistendo giusti motivi, le sole spese
tra i ricorrenti e il Giordanino.
Fonte ; http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/010462.aspx
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