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LEGGE 9 GENNAIO 2008 , n. 2
"Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori"


. . . . . .
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2008



ART. 1


(Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente
pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni
indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla
legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi
di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti,
anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.
La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali,
promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani
autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici
ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti
telematiche.
2. L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato.
Tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, ivi incluse
le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione e le
procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali,
sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le
competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri,
la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua
specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è adottato dall’assemblea su
proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa designazione
da parte dell’assemblea della SIAE.
5. L’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
e successive modificazioni, è abrogato.
6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Usi liberi didattici e scientifici)

1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la
rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a
bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico
e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro
dell’università e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono definiti
i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».


 
 
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