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MISURE ANTICRISI :: LEGGE 28 GENNAIO 2009 n. 2
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Misure
Anticrisi : L.2 / 2009
LEGGE
28 GENNAIO 2009 , n. 2
""Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" "
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22
del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14
LEGGE DI CONVERSIONE
(Legge di Conversione )
ART 1. Il decreto-legge29
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
ART 2. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di
conversione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009-
Supplemento Ordinario n. 14
ART 1. Bonus
straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e
non autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno
2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare
a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente
i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917: a) lavoro dipendente di cui all'articolo
49, comma 1; b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2; c) assimilati
a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1,
lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c); d) diversi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai
redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente,
ovvero dal coniuge non a carico; e) fondiari di cui all'articolo
25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere
precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento
euro. .
2. Ai fini delle disposizioni
di cui al presente articolo: a) nel computo del numero dei componenti
del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonche'
i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato
testo unico alle condizioni ivi previste; b) nel computo del reddito
complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun
componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al
comma 1 e' attribuito per gli importi di seguito indicati, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli
eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo
familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano
i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facolta'
prevista al comma 12: a) euro duecento nei confronti dei soggetti
titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo
familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad
euro quindicimila; b) euro trecento per il nucleo familiare di
due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro diciassettemila; c) euro quattrocentocinquanta
per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad
euro ventimila; e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore
ad euro ventimila; f) euro mille per il nucleo familiare di oltre
cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non
sia superiore ad euro ventiduemila; g) euro mille per il nucleo
familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano
le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo
unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore
ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al
comma 1 e' attribuito ad un solo componente del nucleo familiare
e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi
inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. .
5. Il beneficio spettante
ai sensi del comma 3 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari
di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attivita' lavorativa
ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti,
sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta
dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica,
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti
elementi informativi: a) il coniuge non a carico ed il relativo
codice fiscale; b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando
i relativi codici fiscali nonche' la relazione di parentela; c)
di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2,
lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta e' presentata
entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La richiesta puo' essere effettuata anche mediante i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta
e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta
erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese
di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati
ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma
3.
[ ... ]
Art. 2.
( Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009
non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte
dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio
di base su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio
BCE. )
1. L'importo delle rate, a carico
del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel
corso del 2009 e' calcolato applicando il tasso maggiore tra il
4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione
e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.
Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni
contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di
escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla
surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi
dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi
per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione
principale, contratti entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore
dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati
dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo
rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla
prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca
devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non
necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti,
gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.
In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione
delle formalita' connesse alle operazioni di cui all'articolo
8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni,
non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta,
nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente
ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e
la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di
quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche
a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre
2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto
sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento
in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a
zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi,
a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma
1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali
dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'
per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari
dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili
presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni
per l'applicabilita' delle disposizioni di cui al presente comma
e le modalita' tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione
di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n.
241, e successivemodificazioni, pari allaparte di rata a carico
dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi
flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal
comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono coperti
con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio
2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono
alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione
principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilita'
di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso
sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale
europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in
linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione
offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico dicui
al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,
sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia
per assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta
di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati
articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993,e successive modificazioni, trasmettono alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa indicate, segnalazioni
statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e
ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni
di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative
emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
5-bis. Le eventuali minori
spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo
di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito
del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore
finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono
ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per
i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle
famiglie piu' numerose o con componenti portatori di handicap,
nonche' al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni
dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i
titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli
studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare
la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata per l'anno 2009
la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal
1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato
dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144,
comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate
ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa,
di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarieta'
per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo
2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[ ... ]
Nella presente Sezione Sono Stati Riportati alcuni punti della
predetta legge...
Per il testo completo ci si riporta al sito ufficiale ;
http://www.parlamento.it
( Legge 28 gennaio 2009 n. 2 )
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