Studio Legale Maggesi in Roma
Civile - Lavoro - Famiglia - Sport - Penale - Internet - Consulenza - Commerciale - Societario - Diritto Industriale - Energia e Ambiente
.
  Home  
studio legale Roma
  Attività Studio  
  Staff Legale  
studio legale Roma
  Le Sedi Legali  
Domiciliazioni studio legale Roma
  Domiciliazioni
studio legale Roma
Diritto Civile
studio legale Roma
  Diritto Penale
studio legale Roma
Consulenza Legale
studio legale Roma
Diritto Societario
studio legale Roma
Diritto dello Sport
studio legale Roma
Diritto di Internet
studio legale Roma
Diritto Industriale
studio legale Roma
Diritto di Famiglia
studio legale Roma
Matrimonialista
studio legale Roma
Separazioni
studio legale Roma
Divorzista
studio legale Roma
Diritto del Lavoro
studio legale Roma
Energia Ambiente
studio legale Roma
  Utility per lo Studio
studio legale Roma Video Conferenze
  Video Conferenza
studio legale Roma
Formulari Legali
Tariffe Legali
Contatti e Mail


Forum Legale
FORUM AVVOCATO ONLINE


 

:: LEGGE n. 69 del 2009 :: del 18 Giugno 2009 ::

LEGGE 69 GIUGNO 2009
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile"

. . . . . .
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009
Supplemento ordinario n. 95


CAPO I
Innovazione
Articolo 1 ( Banda Larga )

CAPO II
Semplificazioni
Articolo 2
( Società di Consulenza Finanziaria )
Articolo 3
( Chiarezza dei Testi Normativi )
Articolo 4
( Semplificazione della Legislazione )
Articolo 5
( Modifica disciplina regolamenti. Testi Unici Compilativi )
Articolo 6
( Misure per la semplificazione della gestione amministrativa
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari )
Articolo 7 ( Certezza dei tempi di conclusione del procedimento )
Articolo 8 ( Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e
valutazioni tecniche )
Articolo 9 ( Conferenza di servizi e silenzio assenso )
Articolo 10 ( Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi
di competenza delle regioni e degli enti locali )
Articolo 11 ( Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle
farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché
disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti )
Articolo 12 ( Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi
integrativi e correttivi in materia ambientale )
Articolo 13 ( Cooperazione allo sviluppo internazionale )
Articolo 14 ( Cooperazione allo sviluppo internazionale )
Articolo 15 ( Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici )
Articolo 16 ( Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel
settore postale )
Articolo 17 ( Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli
appalti pubblici )
Articolo 18 ( Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana )
Articolo 19 ( ENIT - Agenzia nazionale del turismo )

CAPO III
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO IV
GIUSTIZIA

CAPO III Bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».


CAPO V
PRIVATIZZAZIONI

CAPO VI
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA



Per il testo completo ci si riporta al sito ufficiale ;
http://www.parlamento.it ( Legge 18 Giugno 2009 n. 69 )
.
 
Leggi - Sentenze - Dpr - Formulari - Istituzioni - Enti - Procedura - Università

 

Il presente sito web non ha fini pubblicitari, ma ha come unico scopo quello di fornire informazioni generali sullo studio,
senza che le medesime possano essere considerate come offerta di consulenza. Non si garantisce la completezza e
l'aggiornamento dei suoi contenuti.


Approfondimenti : Assistenza Legale - Assistenza Legale Online - Civilista - Matrimonialista - Avvocati di Roma -Diritto
dello Sport - Diritto di Famiglia - Consulenza contrattuale a Roma - Avvocato Divorzista - Consulenza contrattuale a Roma
Diritto Sportivo - Lex Roma - Domiciliazioni Roma - Leggi e Sentenze Online - Crediti Formativi Avvocati -

Studio Legale Maggesi ; - Via dei Castani 80 - - 00172 - Roma - P.Iva : 07029931008