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LEGGE n. 69 del 2009 :: del 18 Giugno 2009 ::
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LEGGE
69 GIUGNO 2009
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile"
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140
del 19 giugno 2009
Supplemento ordinario n. 95
CAPO I
Innovazione
Articolo 1 ( Banda Larga )
CAPO II
Semplificazioni
Articolo 2 ( Società di
Consulenza Finanziaria )
Articolo 3 ( Chiarezza dei Testi
Normativi )
Articolo 4 ( Semplificazione
della Legislazione )
Articolo 5 ( Modifica disciplina
regolamenti. Testi Unici Compilativi )
Articolo 6 ( Misure per la semplificazione
della gestione amministrativa
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari )
Articolo 7 ( Certezza dei tempi di conclusione del procedimento
)
Articolo 8 ( Certezza dei tempi in caso di attività consultiva
e
valutazioni tecniche )
Articolo 9 ( Conferenza di servizi e silenzio assenso )
Articolo 10 ( Tutela degli interessati nei procedimenti
amministrativi
di competenza delle regioni e degli enti locali )
Articolo 11 ( Delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle
farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché
disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti )
Articolo 12 ( Delega al Governo per l'adozione di decreti
legislativi
integrativi e correttivi in materia ambientale )
Articolo 13 ( Cooperazione allo sviluppo internazionale
)
Articolo 14 ( Cooperazione allo sviluppo internazionale
)
Articolo 15 ( Fondo nazionale di garanzia per i servizi
turistici )
Articolo 16 ( Misure in tema di concorrenza e tutela degli
utenti nel
settore postale )
Articolo 17 ( Misure di semplificazione delle procedure
relative ai piccoli
appalti pubblici )
Articolo 18 ( Progetti di eccellenza per il rilancio della
competitività turistica italiana )
Articolo 19 ( ENIT - Agenzia nazionale del turismo )
CAPO III
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO IV
GIUSTIZIA
CAPO III Bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione
delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione
monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale
competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125,
deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4),
5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo
163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere
forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente
del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per
la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci
giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno
trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria
della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese
e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento
della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi
e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le
conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non
sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un
terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione
nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato
lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato
dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data
della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione
del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma
del quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene
di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che
la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis,
il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile.
Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene
che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non
sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza
di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni
del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale
richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la
separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla
prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto
del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento
o al rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva
e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e
per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese
del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi
del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui
all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta
giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi
mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene
rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di
non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare
l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».
CAPO V
PRIVATIZZAZIONI
CAPO
VI
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Per il testo completo ci si riporta al sito ufficiale ;
http://www.parlamento.it
( Legge 18 Giugno 2009 n. 69 )
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