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:: TERRITORIALITA' PRESTAZIONI DI SERVIZIO : IVA e INTRASTAT


TERRITORIALITA' PRESTAZIONI DI SERVIZIO - REGIME IVA ::

IVA
Fonti: Schema di D. Lgs. approvato dal CdM il 12/11/2009 Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies
Agenzia delle entrate, circolare 31/12/2010, n. 58/E


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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA di I.V.A. ed ELENCHI INTRASTAT

Dal 18 gennaio 2010 sono entrate in vigore importanti novità
in materia di:
- territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA
- presentazione dei modelli INTRASTAT.

TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le disposizioni del vecchio (fino al 31/12/2009) articolo 7 del
DPR 633/1972
sono trasfuse, con effetto dal primo gennaio
2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR.
In particolare i “nuovi articoli 7” sono strutturati nel seguente modo:

- Art 7 fornisce alcune definizioni utili vale a dire:
* Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea
* Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
* Parte di un trasporto passeggeri effettuata all’interno
della Comunità, luogo di partenza di un trasporto passeggeri,
luogo di arrivo di un trasporto passeggeri
* Trasporto intracomunitario di beni
* Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a
breve termine di mezzi di trasporto.

- Art. 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni di beni
- Art. 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi
(regola generale)
- Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari
prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale)
- Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni
di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi,
ricreativi e simili (deroghe alla regola generale)
- Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni
di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati)
- Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni
di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità
Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972,
la regola generale afferma che le prestazioni di servizi
si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando:
1) sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti in Italia;
2) sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi
stabiliti in Italia.
Le nuove norme, quindi, indicano come territorialmente rilevante
ai fini IVA lo Stato del committente soggetto passivo IVA del servizio.
Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini IVA
(“privati”), rimane in vigore la precedente regola generale per cui
il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha
stabilito la propria sede, con le precisazioni riportate nei paragrafi
relativi ai servizi resi a soggetti privati e a soggetti privati
residenti in paesi extra UE.
E’ consigliabile, pertanto, ottenere sempre dal cliente una specifica dichiarazione circa il ruolo di soggetto passivo ai fini IVA assunto
nell’ambito della prestazione.


Fonte ;[ Clicca Qui ]

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