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TERRITORIALITA' PRESTAZIONI DI SERVIZIO : IVA e INTRASTAT
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TERRITORIALITA'
PRESTAZIONI DI SERVIZIO - REGIME IVA
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IVA
Fonti:
Schema di D. Lgs. approvato dal CdM il 12/11/2009 Direttiva
12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies,
7-sexies e 7-septies
Agenzia delle entrate, circolare 31/12/2010, n. 58/E
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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA di I.V.A.
ed ELENCHI INTRASTAT
Dal 18 gennaio 2010 sono entrate in vigore importanti
novità
in materia di:
- territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA
- presentazione dei modelli INTRASTAT.
TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI DI
SERVIZI
Le disposizioni del vecchio (fino
al 31/12/2009) articolo 7 del
DPR 633/1972 sono trasfuse, con effetto dal primo gennaio
2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR.
In particolare i “nuovi articoli 7” sono strutturati nel seguente
modo:
- Art 7 fornisce alcune definizioni utili vale a dire:
* Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea
* Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
* Parte di un trasporto passeggeri effettuata all’interno
della Comunità, luogo di partenza di un trasporto passeggeri,
luogo di arrivo di un trasporto passeggeri
* Trasporto intracomunitario di beni
* Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a
breve termine di mezzi di trasporto.
- Art. 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni
di beni
- Art. 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni
di servizi
(regola generale)
- Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune
particolari
prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale)
- Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni
di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi,
ricreativi e simili (deroghe alla regola generale)
- Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune
prestazioni
di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati)
- Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune
prestazioni
di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità
Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972,
la regola generale afferma che le prestazioni di servizi
si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando:
1) sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti
in Italia;
2) sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi
stabiliti in Italia.
Le nuove norme, quindi, indicano come territorialmente rilevante
ai fini IVA lo Stato del committente soggetto passivo IVA del
servizio.
Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini
IVA
(“privati”), rimane in vigore la precedente regola generale per
cui
il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio
ha
stabilito la propria sede, con le precisazioni riportate nei paragrafi
relativi ai servizi resi a soggetti privati e a soggetti privati
residenti in paesi extra UE.
E’ consigliabile, pertanto, ottenere sempre dal cliente una specifica
dichiarazione circa il ruolo di soggetto passivo ai fini IVA assunto
nell’ambito della prestazione.
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