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REATO DI STALKING :: ART 612 bis C.P.
:: Legge 23 Aprile 2009 n.11
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REATO
DI STALKING - ART 612 bis c.p.::
ART.
612 bis c.p.
Decreto Legge 23 Febbraio 2009 n. 11
LEGGE 23 Aprile 2009 n. 38
"Reato di Stalking "
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Disegno di legge sugli Atti persecutori
Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11
(convertito
in Legge 23 aprile 2009, n. 38),
che ha introdotto all’art. 612
bis c.p. il reato di “atti persecutori”,
espressione con cui si è tradotto il termine di origine
anglosassone to stalk, (letteralmente “fare la posta”),
con il quale si vuol far riferimento a quelle condotte
persecutorie e di interferenza nella vita
privata di una persona.
Il consiglio dei Ministri
ha finalmente approvato il disegno di legge che predispone
le misure contro gli atti persecutori, introducendo nel codice
penale la fattispecie del reato di stalking
(art. 612 bis c.p.).
E' prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro
anni
per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da .
- cagionare un perdurante e grave stato
di ansia ;
- cagionare un perdurante e grave stato di paura ;
- ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria
;
- ingenerare un fondato timore per l'incolumità di persona
al medesimo legata ;
Circostanze Aggravanti sono :
- la commissione del reato ad opera del
coniuge legalmente separato;
- la commissione del reato ad opera del coniuge divorziato;
- la commissione del reato ad opera di persona che sia stata legata
da relazione affettiva;
- l’essere, il soggetto passivo, un minore (pena aumentata fino
alla metà);
- il ricorrere delle circostanze aggravanti di cui all’art. 339
c.p.
(pena aumentata fino alla metà).
Punibilità del delitto ;
Il delitto è punibile a querela della persona offesa,
salvo la procedibilità d’ufficio ove ricorrano le menzionate
aggravanti e qualora sia connesso con altro delitto per il
quale si debba procedere d’ufficio. .
È prevista la procedibilità d’ufficio per il reato di cui all’art.
612 bis c.p. anche qualora il delitto sia commesso da soggetto
ammonito. La vittima-persona offesa può, infatti, esposti
i fatti al questore, avanzare una richiesta di ammonimento nei
confronti dell’autore della condotta e di tale ammonimento orale
verrà redatto processo verbale . Inoltre se il reato di cui
all’art. 575 c.p. è commesso da soggetto in precedenza
responsabile della commissione di atti persecutori ai sensi
dell’art. 612 bis c.p. nei confronti della vittima si applicherà
la §
pena dell’ergastolo.
Modifiche apportate;
Per quanto concerne le modifiche apportate al codice di procedura
penale, innanzitutto, viene esteso al reato de quo quanto prescritto
ex art. 266 c.p.p.. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita
nei
procedimenti relativi al reato di “atti persecutori”.
È stata introdotta con l’art. 282 ter c.p.p. una misura
cautelare personale coercitiva consistente nel divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Con il provvedimento che dispone tale divieto il giudice
prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
o di
mantenere una distanza determinata dai medesimi luoghi o dalla
persona offesa.
Il giudice, qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, può
prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi frequentati
da prossimi congiunti della persona offesa, da persone conviventi
con questa o legate da relazione affettiva o può prescrivere di
mantenere una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone
.
Quanto prescritto al comma 1 bis dell’art.392 c.p.p. è esteso
all’art.
612 bis. Il p.m. o la p.s.i. possono chiedere si proceda con incidente
probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore
di anni sedici. Modificate anche la formulazione dell’art. 398
c. 5 bis c.p.p. e dell’art.
498 c. 4 ter c.p.p.. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi
di reato
previste dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo
al
materiale pornografico di cui all’art. 600 quater.1, 600 quinquies,
601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del
codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione
della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma
2,
stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso
cui
procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela
delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza
può svolgersi
anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice,
ove
esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,
presso l'abitazione della persona interessata all’assunzione
della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere
documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica
o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti
di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme
della perizia ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.
La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta
dalle parti.
Infine, quando si procede per i reati di cui agli articoli 600,
600 bis,
600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter,
609
quater, 609 octies e 612 bisdel codice penale, l'esame del minore
vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima
del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico .
Indagini ed ISTAT ;
Secondo l’indagine realizzata dall’Istat nell’anno 2007
su “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e
fuori la
famiglia – anno 2006” con un campione rappresentativo di 25
mila
donne fra i 16 e i 70 anni, il 18,8% ha subito violenza fisica,
sessuale
o atti persecutori da parte di un ex partner.
Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o
sessuale ha subito anche comportamenti persecutori.
Il 68,5% dei partner ha cercato insistentemente di comunicare
con le donne. Il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti
per incontrarle. Il 57% le ha aspettate fuori dalle proprie abitazioni,
da scuola, o dal luogo ove svolgevano la propria attività lavorativa.
Il 55,45% ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o
regali indesiderati. Il 40,8% le ha seguite o spiate .
Sembrerebbe possibile, ora, con la configurazione del reato di
stalking,
dare una risposta forte, unitaria e più efficace alle menzionate
condotte. Il questore valuterà l’eventuale adozione di provvedimenti
concernenti armi e munizioni. Quando la frequentazione di tali
luoghi è necessaria per motivi di lavoro o per esigenze
abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può
imporre limitazioni.
All’art. 342 ter c.3 c.c. le parole “sei mesi” sono sostituite
da “dodici mesi”.
Fonte http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1797
Cfr. http://www.poliziadistato.it/poliziamoderna/articolo.php?cod_art=1203
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