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DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 n. 28 ::
Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali
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D.LGS.
4 Marzo 2010 n. 28
Attuazione
dell' Articolo 60 Legge 18 giugno
2009 n. 69 in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali
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.
. . . . .
Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28
,
che ha introdotto l'obbligo di
informativa in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La Previsione della legge ;
L’art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che: «all’atto
del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare
l’assistito
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
disciplinato
dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli
articoli
17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui
l’esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente
e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione,
il
contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile.
Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito
e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.
Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento,
se non
provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della
facoltà di chiedere la mediazione».
La previsione entrerà in vigore il 20 marzo 2011 e a tal
fine,
per gli incarichi assunti a partire da tale data, sarà necessario
predisporre la modulistica necessaria all’adempimento dell’obbligo
di legge. Si precisa che l’informazione dovrà essere fornita tanto
alla parte attrice che a quella convenuta.
Modalità di informazione e contenuti necessari ;
L’informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente
all’atto di conferimento dell’incarico. In tale momento l’Avvocato
dovrà informare l’assistito:
a) della possibilità di giovarsi
del procedimento di mediazione
previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie
relative
a diritti disponibili;
b) dell’obbligo di utilizzare
il procedimento di mediazione previsto
dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate,
i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o
dall’ art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive
modificazioni,
in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie
relative a diritti disponibili in materia di condominio,
diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica
e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
c) delle agevolazioni fiscali
previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs.
n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento
di
mediazione. Ed in particolare che: - ai sensi dell’art. 17, 2°
comma,
«tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento
di
mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». - ai sensi del
3° comma
della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente
dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro,
altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente»; - ai
sensi
del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione
è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non
è
dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni
per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»; - ai sensi
dell’
art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l’indennità
ai soggetti
abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli
organismi è
riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito
d’imposta
commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro
cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e
3.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’
ridotto
della metà». Il documento che contiene l’informazione deve
essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto
introduttivo del giudizio.
Modello di informativa valido sia per
le controversie
per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità,
sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa
;
Fonte Consiglionazionaleforense.it
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