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CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
AGIORNAMENTO al 12/06/2008
(Testo
approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del
17 aprile 1997, successivamente modificato il 16 ottobre 1999,
il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007
ed il 12 giugno 2008)
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi
della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo
in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della
giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila
sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione,
nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto
alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura
la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme
deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di questi valori.
I PRINCIPI GENERALI
ART.
1.
- Ambito di applicazione. Le norme deontologiche si applicano
a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei
loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. -
Potestà disciplinare. Spetta agli organi disciplinari la potestà
di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione
delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate
alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonchè delle specifiche circostanze, soggettive
e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
ART. 3. -
Volontarietà dell'azione. La responsabilità disciplinare discende
dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta,
anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento
complessivo dell'incolpato. Quando siano mossi vari addebiti
nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere
unica.
ART. 4.
Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano
è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in
cui viene svolta l'attività. Del pari l'avvocato straniero,
nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando
questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
italiane.
ART. 5. -
Doveri di probità, dignità e decoro. L'avvocato deve ispirare
la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento
disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento
non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni
autonoma valutazione sul fatto commesso. II. L'avvocato è
soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti
l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte
nello stesso procedimento.
ART. 6. -
Doveri di lealtà e correttezza. L'avvocato deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza. I.
L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative
in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7.
Dovere di fedeltà. E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà
la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente
atti contrari all'interesse del proprio assistito. II. L'avvocato
deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri
che la sua funzione gli impone verso la collettività per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato
e di ogni altro potere.
ART. 8. -
Dovere di diligenza. L'avvocato deve adempiere i propri doveri
professionali con diligenza.
ART. 9. -
Dovere di segretezza e riservatezza. E' dovere, oltrechè diritto,
primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto
sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano
a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato. I. L'avvocato è tenuto
al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti
degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale. II. La segretezza deve essere rispettata anche
nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere
assistenza senza che il mandato sia accettato. III. L'avvocato
è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale
anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone
che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in
cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte
assistita sia necessaria: a. per lo svolgimento delle attività
di difesa; b. al fine di impedire la commissione da parte
dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia
tra avvocato e assistito; d. in un procedimento concernente
le modalità della difesa degli interessi dell'assistito. In
ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
ART. 10. -
Dovere di indipendenza. Nell'esercizio dell'attività professionale
l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza
e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti
esterni. I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti
la propria sfera personale.
ART. 11. -
Dovere di difesa. L'avvocato deve prestare la propria attività
difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari
in base alle leggi vigenti. I. L'avvocato che venga nominato
difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare
all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di
fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a
norma di legge. II. Costituisce infrazione disciplinare il
rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio
o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione
di tale attività.
ART. 12. -
Dovere di competenza. L'avvocato non deve accettare incarichi
che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze
impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando,
per il caso di controversie di particolare impegno e complessità,
l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II. L'accettazione di un determinato incarico professionale
fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
ART. 13. -
Dovere di aggiornamento professionale. E' dovere dell'avvocato
curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento
ai settori nei quali svolga l'attività. I. L'avvocato realizza
la propria formazione permanente con lo studio individuale
e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico
e forense. II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello
di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense
e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli
obblighi e i programmi formativi.
ART. 14. -
Dovere di verità. Le dichiarazioni in giudizio relative alla
esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato
abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali
da non indurre il giudice in errore. I. L'avvocato non può
introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare,
il difensore non può assumere a verbale nè introdurre dichiarazioni
di persone informate sui fatti che sappia essere false. II.
L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti
o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione
di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione
di fatto.
ART. 15. -
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. L'avvocato
deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti
dovuti agli organi forensi nonchè agli adempimenti previdenziali
e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
ART. 16. -
Dovere di evitare incompatibilità. E' dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del
proprio Consiglio dell'ordine. I. L'avvocato non deve porre
in essere attività commerciale o di mediazione. II. Costituisce
infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo
in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorchè
queste siano venute meno.
ART. 17. -
Informazioni sull'attività professionale. L'avvocato può dare
informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto
e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell'affidamento della collettività
e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto
dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a
verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate
o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare
al pubblico il nome dei propri clienti, ancorchè questi vi
consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione
deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati
della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I.
Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e
la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni
di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine
del luogo di svolgimento dell'evento. II. E' consentita l'indicazione
del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello
studio, purchè il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero
vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis -
Mezzi di informazione consentiti. L’avvocato che intende dare
informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi
dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della
professione sia svolto in forma associata o societaria; •)
il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno
dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio,
le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione
di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web,
se attivato. •) il titolo professionale che consente all’avvocato
straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato
italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato
in conformità delle direttive comunitarie. Può indicare: •)
i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti
presso gli istituti universitari; •) l’abilitazione a esercitare
avanti alle giurisdizioni superiori; •) i settori di esercizio
dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali
materie di attività prevalente; •) le lingue conosciute; •)
il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa
per la responsabilità professionale; •) l’eventuale certificazione
di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione
di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore
e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente
riconosciuta dallo Stato; •) i settori di esercizio dell’attività
professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie
di attività prevalente; •) le lingue conosciute; •) il logo
dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per
la responsabilità professionale; •) l’eventuale certificazione
di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione
di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore
e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente
riconosciuta dallo Stato. L’avvocato può utilizzare esclusivamente
i siti web con domini propri e direttamente riconducibili
a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati
alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine
di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e
in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il
sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari
mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di
alcun tipo.
ART. 18. -
Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con gli
altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri
di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto
dei doveri di discrezione e riservatezza. I. Il difensore,
con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse
dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di
stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione
e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato
di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere
il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa
o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi
di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze
stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III.
E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio
dell'ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse
su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di
partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. -
Divieto di accaparramento di clientela. È vietata ogni condotta
diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo
di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza
e decoro. I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega,
o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi
altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di
un cliente. II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta
di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione
o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III – E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta
persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio
degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e,
in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. IV –
E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto,
una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona
determinata per un specifico affare.
ART. 20. -
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare
di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti
in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle
controparti e dei terzi. I. La ritorsione o la provocazione
o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della
regola deontologica
ART. 21. -
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti. L'iscrizione all'albo costituisce presupposto
per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale
di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo
del relativo titolo. I. Costituisce illecito disciplinare
l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo
svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo
di sospensione. II. Costituisce altresì illecito disciplinare
il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi
altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti
non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività
di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare
benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale
sospensione dall'esercizio. III. L'avvocato può utilizzare
il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario
di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica,
la materia di insegnamento e la facoltà. IV. L'iscritto nel
registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente
e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale
indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito
tale abilitazione.
II RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22.
- Rapporto di colleganza. L'avvocato deve mantenere sempre
nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza
e lealtà. I. L'avvocato che collabori con altro collega è
tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di
informativa. II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio
nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio
della professione deve dargliene preventiva comunicazione
per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto
da tutelare. III. L'avvocato non può registrare una conversazione
telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di
una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti
i presenti.
ART. 23. -
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. Nell'attività
giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza
del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il
rapporto di colleganza. I. L'avvocato è tenuto a rispettare
la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro
con i colleghi. II. L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza,
irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti
che comporti pregiudizio per la parte assistita. III. Il difensore,
che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già
nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio
per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di
provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio
per l'attività professionale eventualmente già svolta. IV.
Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con
i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel
rispetto della legge. V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere
del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni
scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui
con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione
della strategia processuale. VI. L'interruzione delle trattative
stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 24. -
Rapporti con il Consiglio dell'Ordine. L'avvocato ha il dovere
di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza,
o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle
finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere
di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al
Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative
o interventi collegiali. I. Nell'ambito di un procedimento
disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti
comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e
difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento. II. Qualora
il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti,
notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato
da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie
o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata
sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse
generale. IV. L'avvocato ha il dovere di comunicare senza
ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente
a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni
o società professionali e i successivi eventi modificativi,
nonchè l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti
professionali.
ART. 25. -
Rapporti con i collaboratori dello studio. L'avvocato deve
consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all'apporto ricevuto.
ART. 26. -
Rapporti con i praticanti. L'avvocato è tenuto verso i praticanti
ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della
pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I. L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente
di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale,
un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico
ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27. -
Obbligo di corrispondere con il collega. L'avvocato non può
mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita
da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere
determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare
prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata
direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone
copia per conoscenza al legale avversario. II. Costituisce
illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti
di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da
un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. -
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate con i colleghi. I. E' producibile
la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione. II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato
che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. III.
L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede,
il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ART. 29. -
Notizie riguardanti il collega. L'esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario
e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono
vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso
di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti
denigratori sull'attività professionale di un collega.
ART. 30. -
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega
di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita,
tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche
postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
ART. 31. -
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente
al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e
da svolgere. I. L'elezione di domicilio presso altro collega
deve essere preventivamente comunicata e consentita. II. E'
fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega
che gli ha affidato l'incarico. III. L'avvocato corrispondente,
in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno
per la tutela degli interessi della parte, informando non
appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ART. 32. -
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega. L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario
un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi
dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta,
salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari
non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33. -
Sostituzione del collega nell'attività di difesa. Nel caso
di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere
nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi,
senza pregiudizio per l'attività difensiva, perchè siano soddisfatte
le legittime richieste per le prestazioni svolte. I. L'avvocato
sostituito deve adoperarsi affinchè la successione nel mandato
avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore
tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della
difesa.
ART. 34. -
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. Salvo
che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili
per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano
i fatti specifici commessi. I
II RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. -
Rapporto di fiducia. Il rapporto con la parte assistita è
fondato sulla fiducia. I. L'incarico deve essere conferito
dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse
della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico
può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita. II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento
del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura
economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo
possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto
previsto nell'art. 45.
ART. 36. -
Autonomia del rapporto. L'avvocato ha l'obbligo di difendere
gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile
nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei
principi deontologici. I. L'avvocato non deve consapevolmente
consigliare azioni inutilmente gravose, nè suggerire comportamenti,
atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
II. L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare
l'identit? del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche
per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di
ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente
esattamente individuato. IV. L'avvocato deve rifiutare di
prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti
possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37. -
Conflitto di interessi. L'avvocato ha l'obbligo di astenersi
dal prestare attività professionale quando questa determini
un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca
con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle
informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la
conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente
un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento
di un nuovo incarico. II. L'obbligo di astensione opera altresì
se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad
avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati
o associazione professionale o che esercitino negli stessi
locali.
ART. 38. -
Inadempimento al mandato. Costituisce violazione dei doveri
professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento
di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile
e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza
e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole
attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione
all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un
collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento
dell?incarico.
ART. 39. -
Astensione dalle udienze. L'avvocato ha diritto di partecipare
alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi
in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione
e delle norme in vigore. I. L'avvocato che eserciti il proprio
diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente
gli altri difensori costituiti. II. Non è consentito aderire
o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione
non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o
a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se
ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni
o per particolari proprie attività professionali.
ART. 40. -
Obbligo di informazione. L'avvocato è tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle
caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle
attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi
di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare
il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli,
quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne
faccia richiesta. I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato
informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti
alla durata e ai costi presumibili del processo. II. E' obbligo
dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità
del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli
incarichi in corso di trattazione. III. Il difensore ha l'obbligo
di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso
nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.
ART. 41. -
Gestione di denaro altrui. L'avvocato deve comportarsi con
puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero
ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo
di renderne sollecitamente conto. I. Costituisce infrazione
disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario
le somme ricevute per conto della parte assistita. II. In
caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. -
Restituzione di documenti. L'avvocato è in ogni caso obbligato
a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione
dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando
questa ne faccia richiesta. I. L'avvocato può trattenere copia
della documentazione, senza il consenso della parte assistita,
solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione
del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ART. 43. -
Richiesta di pagamento. Durante lo svolgimento del rapporto
professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di
anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili
e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati
alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per
lo svolgimento dell'incarico. I. L'avvocato deve tenere la
contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti
ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute
per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni
svolte. II. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta. III. L'avvocato non può
richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in
caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto
espressa riserva. IV. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento
dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali
il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per
conto di questa.
ART. 44. -
Compensazione. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme
che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a
rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente;
può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento
dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte
assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza
a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed
egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero
quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente
accettata dalla parte assistita. I. In ogni altro caso, l'avvocato
è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. -
Accordi sulla definizione del compenso. E’ consentito all’avvocato
pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo
1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività
svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del codice
civile.
ART. 46. -
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa rinuncia al mandato.
ART. 47. -
Rinuncia al mandato. L'avvocato ha diritto di rinunciare al
mandato. I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve
dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze,
e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare
la difesa. II. Qualora la parte assistita non provveda in
tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto
degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per
la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare
la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. III.
In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia
al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento
di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato
è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
IV RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI
E I TERZI
ART. 48. -
Minaccia di azioni alla controparte. L'intimazione fatta dall'avvocato
alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce
o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita
la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso
o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece,
tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie. I. Qualora ritenga di invitare
la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di
iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere
accompagnata da un legale di fiducia. II. L'addebito alla
controparte di competenze e spese per l'attività prestata
in sede stragiudiziale è ammesso, purchè la richiesta di pagamento
sia fatta a favore del proprio assistito.
ART. 49. -
Pluralità di azioni nei confronti della controparte. L'avvocato
non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali
la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda
ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. -
Richiesta di compenso professionale alla controparte. E' vietato
richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione,
con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso
previsto dalla legge. I. In particolare è consentito all'avvocato
chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale
e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. -
Assunzione di incarichi contro ex clienti. L'assunzione di
un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando
sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto
professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo
a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto
all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del
rapporto professionale già esaurito. I. L'avvocato che abbia
assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari
deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la
propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
ART. 52. -
Rapporti con i testimoni. L'avvocato deve evitare di intrattenersi
con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento
con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti. I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva
nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale,
e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 1. Il difensore
di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente
al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento
delle investigazioni difensive. 2. In particolare il difensore
ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere
investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli
obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3.
La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonchè sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il
difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e
i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando
il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare i risultati
esclusivamente al difensore. 5. Il difensore ha il dovere
di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni
difensive e sul loro contenuto, finchè non ne faccia uso nel
procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse
del proprio assistito. 6. Il difensore ha altresì l'obbligo
di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione
delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto
necessario o utile per l'esercizio della difesa. 7. E' fatto
divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere
compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate
ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di
provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore
deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni
della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate
che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero
ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice,
ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte
a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro
procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere
esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il difensore,
quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo
della propria qualità e della natura dell'atto da compiere,
nonchè della possibilità che, ove non sia prestato il consenso,
l'atto sia autorizzato dal giudice. 12. Per conferire, chiedere
dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona
offesa dal reato il difensore procede con invito scritto,
previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne
sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito
è indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato
e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito
è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori,
con facoltà di intervenire all'atto. 13. Il difensore, anche
quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei
luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato
o disperso. 14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte
le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre
in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni. 15. Il difensore deve documentare in forma
integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione
anche fonografica le informazioni possono essere documentate
in forma riassuntiva. 16. Il difensore non è tenuto a rilasciare
copia del verbale alla persona che ha reso informazioni nè
al suo difensore.
ART. 53. -
Rapporti con i magistrati. I rapporti con i magistrati devono
essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono
alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l'avvocato
non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice
incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali
funzioni e le norme sulla incompatibilità. III. L'avvocato
non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere
favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare
la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero,
nei confronti o alla presenza di terze persone.
ART. 54. -
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. L'avvocato deve
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici
a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. -
Arbitrato. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro
è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità
e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità e indipendenza. I. L'avvocato non può assumere
la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali
con una delle parti. II. L'avvocato non può accettare la nomina
ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita
da altro professionista di lui socio o con lui associato,
ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l'avvocato
deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni
rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza,
al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento
dell'incarico. III. L'avvocato che sia stato richiesto di
svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto,
nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative
all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni
di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o
personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare
dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni
e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongano
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. IV.
L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel
corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in
lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze
e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui
venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia
formalmente comunicata a tutte le parti.
ART. 56. -
Rapporti con i terzi. L'avvocato ha il dovere di rivolgersi
con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente
e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione. I. Anche al di fuori dell'esercizio
della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi,
nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere
la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
ART. 57. -
Elezioni forensi. L'avvocato che partecipi, quale candidato
o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando
forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità
delle funzioni. I. E' vietata ogni forma di propaganda elettorale
o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e
durante le operazioni di voto. II. Nelle sedi di svolgimento
delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle
liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento
delle operazioni di voto.
ART. 58. -
La testimonianza dell'avvocato. Per quanto possibile, l'avvocato
deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti
al mandato ricevuto. I. L'avvocato non deve mai impegnare
di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti
esposti in giudizio. II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi
come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59. -
Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi. L'avvocato è tenuto a provvedere
regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi. I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee
all'esercizio della professione assume carattere di illecito
disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da
compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato
di rispettare i propri doveri professionali.
V DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. -
Norma di chiusura. Le disposizioni specifiche di questo codice
costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti
e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali
espressi.
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aggiornamento del codice deontologico: 12/6/2008