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Legale Maggesi in Roma - Diritto Penale :
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PRESCRIZIONE
DEL REATO : QUANTO TEMPO ;
L'ordinamento vigente prevede che lo Stato non
mantiene
l'interesse alla punizione dei reati per sempre.
Il tempo di prescrizione di un reato, dunque, è il lasso di tempo
per cui lo Stato mantiene l'interesse a punire quel determinato
fatto criminoso.
Il tempo di prescrizione aumenta ovviamente con l'aumentare
della gravità del reato stesso , quindi aumenta con l'aumentare
della pena edittale prevista per quel determinato reato.
Quando passa tutto il tempo previsto per la prescrizione, il reato
si estingue.
L' art. 157 c.p.,
[ La prescrizione
estingue il reato decorso il tempo corrispondente
al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un
tempo non inferiore a sei anni se si tratta
di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché
puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla
pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti e dell'aumento
per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale,
nel qual caso si tiene conto
dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano
le disposizioni dell'articolo
69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo
comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente
la pena detentiva e la pena
pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva
e da quella pecuniaria, si applica
il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli
articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati
di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. La prescrizione
è sempre espressamente
rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede
la pena dell'ergastolo, anche come
effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti." N.B.: La Corte
costituzionale, con sentenza
31 maggio 1990, n. 275, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
di questo articolo nella parte in cui
non prevede che l'imputato possa rinunziare alla prescrizione del
reato. (1) Articolo così modificato
dalla l. 251/2005 (2) Articolo così modificato dall'art. 1, comma
1, lett. c-bis) del d. L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008,
n. 125 ]
è stato recentemente novellato con legge 5.12.2005 n. 215.
Stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge
e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto
e a quattro anni se si tratta di contravvenzioni, ancorché puniti
con la sola pena pecuniaria (v. differenza tra delitti e contravvenzioni).
Per esempio, non considerando le questioni relative
all'interruzione della prescrizione, di cui si parlerà fra poco,
la ricettazione si estingue in otto anni perchè tale è la pena
edittale massima prevista per questo delitto (cfr. Art. 648 c.p.)
In alcuni casi, tutti e solo quelli esplicitamente elencati nell'
Art. 160 c.p., il corso della prescrizione si interrompe e comincia
a decorrere un nuovo tempo di prescrizione dal giorno
dell'interruzione. Secondo l'Art. 161 c.p., tuttavia, in nessun
caso l'interruzione della prescrione può comportare l'aumento
di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà
nei casi di recidiva specifica (Art. 99 c.p. II comma), di due terzi
nel caso in cui il recidivo commetta altro delitto non colposo
(Art. 99 c.p. IV comma), e del doppio nel caso in cui a commetterlo
sia il delinquente abituale (Artt. 102 e 103 c.p.) oppure il delinquente
di professione (Art. 105 c.p.).
Per tornare all'esempio del delitto di ricettazione, esso si prescrive
in otto anni se non intervengono atti interruttivi;
se intervengono atti interruttivi, invece, si prescrive in dieci anni
(8 anni + 1/4 di 8 anni) per il reo recidico specifico, ed in venti
anni per il delinquente abituale. .
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