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LO
STUDIO - ATTIVITA' LEGALE INTERNAZIONALE |
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Lo
Studio legale Maggesi è uno Studio di Avvocati e
Procuratori
operante dall'ormai 1987 con base in Italia e con sede in
Roma, è stato
creato dal Fondatore Avvocato Luigi Maggesi.
A distanza di Decenni lo studio ingrandisce ed esporta la
propria professione costruendo importanti partnership internazionali
con Law Firms e Studi
associati presenti nei principali paesi del mondo.
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Lo
Studio Internazionale "MAGGESI & PARTNERS"
ad oggi opera
costantemente presso le seguenti Circoscrizioni, Paesi e
Nazioni con
espressa indicazione, all'interno di ogni sezione, del Professionista
Italiano competente per la disamina della problematica in
IT e del
Professionista corrispondente al quale il cliente potrà
scegliere di affidare
la propria problematica all'estero.
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FAQ
: Cosa si Intende per TRUST |
Cosa
si intende per TRUST e PROTEZIONE DEL PATRIMONIO?
Lo Studio Legale Maggesi mediante la maturata esperienza
in
territorio anglosassone può fornire ad i propri clienti
delucidazioni
in merito all'istituo del Trust da anni ormai oggetto di
controversie
normative.
Da alcuni anni, infatti, l’istituto di origine anglosassone
del trust trova
applicazione in diversi ambiti della legislazione italiana
ed ha ottenuto
dai Tribunali italiani piena validità. Nato nei paesi di
common law è stato
riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano a decorrere
dal 1 gennaio
1992 a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja
del 1 luglio 1985,
intervenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364. Istituto molto
discusso,
forse perché di impostazione così diversa dalla nostra legislazione
di
civil law, è ormai oggi parte della vita quotidiana di imprenditori,
di persone
fisiche, di associazione e disabili.
L’istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fondato
sul rapporto di fiducia
tra disponente (settlor) e trustee. Il disponente di norma
trasferisce per
atto inter vivos o mortis causa alcuni beni o diritti a
favore del trustee il
quale li amministra con i diritti ed i poteri di un vero
e proprio proprietario nell’interesse del beneficiario e
per uno scopo prestabilito. Beneficiario
iniziale e finale possono essere differenti e abbiamo anche
trust costituiti
senza l’indicazione di un beneficiario finale (cd. Trust
opachi).
Trustee possono anche essere trust company ossia società
che hanno quale
oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione
dei trust e nella successiva
gestione dei patrimoni. Trustee e beneficiario possono essere
persone fisiche,
professionisti di fiducia o anche una persona giuridica.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione
patrimoniale per
la quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio
separato rispetto
al patrimonio del trustee con l’effetto che non possono
essere escussi dai creditori
del trustee del disponente e del beneficiario.
Come si può notare il trust si presta a molteplici utilizzi
e diviene uno strumento
duttile e dinamico che può essere redatto su misura per
ogni diversa richiesta,
soprattutto perla protezione della propria privacy.
L’ottimizzazione dei costi relativi ad alcune categorie
di beni, può avvenire
attraverso strutture atte a gestire in maniera efficiente
l’acquisto, la vendita
o il leasing di: Yacht e imbarcazioni; Velivoli e Aeromobili.
QUALI SONO
I CASI DI TRUST PIU' DIFFUSI?
1. TRUST IMMOBILIARI
Permette di creare un patrimonio separato e garantito composto
da immobili
con il vantaggio che tale patrimonio non potrà essere aggredito
se non da
creditori del trust. Si potrà pertanto creare una gestione
immobiliare senza
ricorrere al più dispendioso strumento della normale SRL
e si potrà
contestualmente porre le basi per una suddivisione ereditaria
dell’intero
patrimonio o comunque una suddivisione nel futuro di tali
beni.
Durante la vigenza del trust il trustee potrà compiere tutte
le operazioni utili
alla gestione ivi compresa la vendita. Si consiglia questa
tipologia di trust
quando si intende gestire diversi immobili, quando si vuole
proteggere tali
patrimoni da aggressioni o procedure concorsuali future,
proteggere
i patrimoni familiari ecc...
La maggior duttilità e sicurezza permette generalmente di
preferire il
trust all’ormai consueto istituto del fondo patrimoniale.
2.
TRUST PER DISABILI
Permette di gestire i più svariati beni (immobili, denaro,
beni mobili,
valori mobiliari, polizze ecc) in favore del soggetto disabile.
Lo strumento è sicuramente preferibile all’amministrazione
di sostegno o
alle forme di tutela e curatela ove il controllo giudiziario
è comunque
preponderante e lascia davvero pochi spazi di autonoma gestione
(si pensi ad esempio che per la vendita dell’immobile sia
in caso di
amministrazione di sostegno che di tutela e/o curatela è
necessaria
l’autorizzazione del Tribunale e che gli investimenti non
possono
essere effettuati in altro modo se non in titoli di stato).
3.
TRUST SOCIETARI
Realizzano sia l’obiettivo di disciplinare i passaggi generazionali
dell’impresa con maggior semplicità di quanto previsto dalla
legge ordinaria,
sia di separare parte dei patrimoni aziendali, di trasferire
interi rami di
azienda, di proteggere i patrimoni aziendali, le azioni
o le quote sociali.
In alcune situazioni ciò può comportare anche un vantaggio
fiscale
(in termini di risparmio) sempre nel rispetto della legislazione
del paese
di residenza.
4.
TRUST A SCOPO DI GARANZIA
Possono essere conferiti nel trust qualsiasi tipologia di
bene: mobile, immobile,
denaro ecc. Verrà creato un patrimonio separato e gestito
per la realizzazione di
un determinato scopo per il quale è stata richiesta la garanzia
e colui a beneficio
del quale viene prestata garanzia potrà contare su un patrimonio
inattaccabile.
Si pensi ad esempio alle tante fideiussioni prestate. Il
trust permetterebbe tra l’altro
di gestire ed impiegare il bene oggetto di garanzia con
molteplici vantaggi per tutti.
Tale tipologia di trust è spesso utilizzata nelle procedure
liquidatorie o concorsuali
anche dagli stessi Giudici.
5.
LA TRUSTEE COMPANY
In linea con gli standard anglosassoni la maggior parte
dei nostri trust viene
costituita nominando come trustee una trustee company Inglese
o Svizzera,
di vostra o di nostra nomina. Penseremo in questo caso a
tutti gli adempimenti
che saranno richiesti al trustee. Tale impostazione ci permette
di realizzare non
tanto un trust interno semplice ma un trust estero in piena
conformità con gli Stati
che riconoscono l’istituto medesimo. Ricordiamo che il trust
nasce come “fiducia”
per cui il disponente si spoglia dei propri beni per darli
in “gestione” per lo scopo
prefissato ad un trustee, persona terza.
Anche in virtù delle ultime direttive dell’agenzia delle
entrate nominare trustee
una trust company significa dare più validità ed effettività
al nostro strumento.
I nostri esperti consulenti in UK possono assisterti in
tutte le fasi di
costituzione dei trust in UK o in Svizzera nel rispetto
della normativa Italiana
e di quella di riferimento estero. Su ogni situazione verrà
cucita una soluzione
Trust su misura. Per scoprire la soluzione trust adatta
a te, ti invitiamo a
compilare il modulo di contatto per ricevere una consulenza
iniziale gratuita.
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