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:: REGOLAMENTO CREDITI FORMATIVI AVVOCATI :: CNF 1 Gennaio 2008

Regolamento Crediti Formativi Avvocati - CNF 1 Gennaio 2008 ::

CNF
Il Regolamento per i crediti formativi degli avvocati
dall'1 gennaio 2008


. . . . . .
Consiglio Nazionale Forense

Seduta del 13 luglio 2007

Regolamento per la formazione professionale continua

Il Consiglio Nazionale Forense Considerato


- che a se medesimo e ai Consigli dell'ordine degli avvocati
è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al
corretto esercizio della professione e quello di garantire
la competenza e la professionalità dei propri iscritti,
nell'interesse della collettività;
- che, in particolare, al Consiglio nazionale forense è
attribuito dalla legge il potere dí determinare i principi
ed i precetti della deontologia professionale, che la
giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione
considera norme giuridiche;
- che il Codice deontologico forense all'art.12, impone
all'avvocato il dovere di competenza prevedendo,
fra l'altro, che "l'avvocato non deve accettare incarichi
che sappia di non potere svolgere con adeguata
competenza" e che "l'accettazione di un determinato
incarico professionale fa presumere la competenza
a svolgere quell'incarico";
- che l'art. 13 del Codice deontologico forense dispone:
"E' dovere dell'avvocato curare costantemente la
propria preparazione professionale, conservando e
accrescendo le conoscenze con particolare riferimento
ai settori nei quali svolga l'attività";
- che l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con
"lo studio individuale e la partecipazione a iniziative
culturali in campo giuridico e forense", rispettando
"i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio
dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e
i programmi formativi";
- che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di
un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere,
anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire
periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria,
mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività
professionale forense ne impone un esercizio consapevole
e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione
dell'ordinamento per i fini della giustizia;
- che la continuità nella formazione e la costanza
nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della
prestazione professionale e adeguato contatto con iL
diritto vivente, soprattutto in presenza di un sistema
normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale
sempre più numerosa e sofisticata;
- che l'intensità e la qualità specifica della formazione e
dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di
esercizio dell'attività, a seconda che si tratti di attività
generalista, prevalente o specialistica;
- che il regolamento di cui infra ha riguardo all'aggiornamento
per l'attività generalista e prevalente, mentre è rinviato a
diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina
dell'aggiornamento per l'attività specialistica;
- che, sino all'adozione di quest'ultimo, anche per gli
esercenti attività "specialistica" ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge valgono gli obblighi e le modalità di
espletamento dell'aggiornamento previsti per gli esercenti
attività generalista e prevalente;

ha approvato il seguente

Regolamento per la formazione professionale continua


Articolo 1
Formazione professionale continua


1. L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al
patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta
pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria
preparazione professionale.
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle
attività dí formazione professionale continua disciplinate
dal presente regolamento, secondo le modalìtà ivi indicate.
3. L'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti
in cui si comunica di esercitare l'attività professionale
prevalente, è, altresì, condizione per la spendita
deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 17 bis
del codice deontologico forense, dell'indicazione
dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione
diretta al singolo o alla collettività.
4. Con l'espressione formazione professionale continua si
intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento
delle conoscenze e delle competenze professionali, nonchè
il loro aggiornamento medíante la partecipazione ad
iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2
Durata e contenuto dell'obbligo


1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio
del certificato di compiuta pratica, con facoltà
dell'iteressato di chiedere ed ottenere il riconoscimento
di crediti formativi maturati su base non obbligatoria,
ma in conformità alle previsioni del presente regolamento,
nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo o
del rilascio del certificato di compiuta pratica e l'inizio
dell'obbligo formativo.
L'anno formativo coíncide con quello solare.
2.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha
durata triennale. L'unità di misura della formazione
continua è il credito formativo.
3.
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno
n. 90 crediti
formativi, che sono attribuiti secondo i criteri
indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno
n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni
singolo anno formativo.
4.
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività
formative da svolgere, in relazione ai settori di attività
professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate
ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti
formativi nel triennio devono derivare da attività ed
eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento
professionale e previdenziale e la deontologia.
5.
L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi,intenda fornire le indicazioni di cui
al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito,
nel periodo di valutazione che precede l'informazione,
non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio
dell'attività professionale che intende indicare.

Articolo 3
Eventi formativi


1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale
continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata
agli eventi di seguito indicati:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate
di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità
telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione;
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni
consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai
Consigli dell'ordine, o da organismi nazionali ed internazionali
della categoria professionale;
c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio
nazionale forense e dai Consigli dell'ordine.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce
n. 1 credito formativo per ogni ogni ora di partecipazione,
con il limite massimo di n.24 crediti per la partecipazione ad ogni
singolo evento formativo.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere
a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di
formazione continua, a condizione che essi siano promossi
od organizzati dal Consiglio nazionale forense o dai
singoli Consigli dell'ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni
forensi, altri enti, istituzioniod organismi pubblici o privati,
sempre che siano stati preventivamente accreditati,anche
sulla base di programmi a durata semestrale o annuale,
dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell'ordine
territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
A tal fine: - appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense
l'accreditamento di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati
da organismi stranieri, o vvero -a richiesta dei soggetti
organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi
in più circondari o distretti; - appartiene alla competenza dei singoli
Consigli dell'ordine territoriali l'accreditamento di ogni altro evento,
in ragione del suo luogo di svolgimento.
4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia
e la qualità dell'evento formativo, nonchè gli argomenti
trattatí.
A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro
organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine
locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo
la rispettiva competenza, una relazione dettagliata
con tutte le indicazioni necessarie a consentire la
piena valutazione dell'evento anche in relazione
alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
A tal fine il Consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale
forense richiedono, ove necessario, informazioni o
documentazione e si pronunciano sulla domanda di
accreditamento con decisione motivata entro quindici
giorni dalla data di deposito della domanda o delle
informazioni e della documentazione richiesta.
In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo
giorno l'accreditamento si intende concesso.
Il Consiglio dell'ordine competente o il Consiglio nazionale
forense potranno accreditare anche eventi non programmati,
a richiesta dell'interessato e con decisione motivata da
assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta;
in caso di mancata risposta entro il termine indicato,
l'accreditamento si intenderà concesso.
I1 Consiglio nazionale forense può stipulare con
la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense
e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dal Congresso
nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche
in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare
le procedure di accreditamento degli eventi programmati
e di quelli ulteriori.
5. Ciascun Consiglio dell'ordine dà immediata notizia
al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi
da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati.
Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblícazione
nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta
diffusione e conoscenza anche al fine di permettere
la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri
tenuti da altri Consigli. Articolo 4 Attività formative
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale
cotinua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi
o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate
a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line,
ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati,
anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati
con istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato
di avvocato, per tutta la durata dell'esame;
e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento
svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione
professionale, che siano state preventivamente
autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio
nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti.
2. Il Consiglio dell'ordine attribuisce i crediti formativi
per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura
della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto,
con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla
lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b),
di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n.
24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12
crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Articolo 5
Esoneri


1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle
materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento
in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento
professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia,
nonchè i ricercatori con incarico di insegnamento.
2. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare,
anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto
dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna
di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza
di figli minori; - grave malattia o infortunio od altre condizioni
personali; - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi
dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.
Il Consiglio dell'ordine puo altresì dispensare dall'obbligo formativo,
in tutto o in parte l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia
superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione
motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua
attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione
della domanda.
3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato
limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.
4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da
acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata
dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo


1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'ordine al
quale è iscritto una sintetica relazione che certifica
il percorso formativo seguito nell'anno precedente,
indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante
autocertificazione.

2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento
dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione
del percorso formativo seguito.

3. La sanzione e' commisurata alla gravità della violazione.


Articolo 7
Attività del Consiglio dell'ordine


1. Ciascun Consiglio dell'ordine dà attuazione alle attività
di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento
dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i
mezzi ritenuti piu' opportuni, regolando le modalità del rilascio
degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati
dallo stesso Consiglio.

2. In particolare, i Consigli dell'ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta
formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo,
indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun
evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi
formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale
e l'ordinamento professionale.

3. I Consigli dell'ordine realizzano il programma, anche di concerto
con altri Consigli dell'ordine o nell'ambito delle Unioni distrettuali, ove
costituite.
Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi,
o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo
ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato
e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita
in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo
formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo
determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite
massimo del solo recupero delle spese vive sostenute.
A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da
sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o
privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative,
unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro,
sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi,
ulteriore rispetto a quella consistente nell'esonero dalle spese di
organizzazione degli eventi.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell'ordine sono tenuti
a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che
illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo,
ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori
e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto
nella predisposizione del programma stesso.
Se la programmazione sia avvenuta di concerto fra i Consigli,
essi potranno inviare un'unica relazione.

5. I Consigli dell'ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con
associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno
organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a
quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio
nazionale forense.

Articolo 8
Controlli del Consiglio dell'ordine


1. Il Consiglio dell'ordine verifica l'effettivo adempimento
dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli
eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi
secondo i criteri indicati dagli art. 3 e 4.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'ordine deve svolgere attività di
controllo, anche a campione, ed allo scopo puo chiedere
all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi
formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione
integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni
30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi
per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente
documentate.

4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'ordine può
avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti
esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla
commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal
Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio nazionale forense


1. I1 Consiglio nazionale forense:
a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione
professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine a norma
del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni
aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale
forense, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani
dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'ordine,
eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere
apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità
della formazione continua.
In mancanza di espressione del parete entro il termine di trenta
giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si
intende approvato .
In caso di parere negativo, il Consiglio dell'ordine è tenuto, nei
trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo,
che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio
nazionale forense.

2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore
dell'Avvocatura, la Fondazione dell'avvocatura Italiana e la
Fondazione per l'Informatica e l'Innovazione Forense:
a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche
organizzando direttamente eventi formativi, se del caso
in collaborazione con il C.S.M.;
b) assiste i Consigli dell'ordine nella predisposizione e nell'attuazione
dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli
delle incombenze ad essi affidate.

Articolo 10
Norme di attuazione


I1 Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di
attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede
di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11
Entrata in vigore e disciplina transitoria


1. I1 presente regolamento entra in vigore dal
1° settembre 2007.

2. Il primo periodo di valutazione della
formazione continua decorre dal l° gennaio 2008.

3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata
in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da
conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro
il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il
1° settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed
a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti
per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo,
dei quali ín materia di ordinamento forense, previdenza e
deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.

4. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a
partire dal 1° settembre 2008.

5. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando
con qualunque modalità consentita informazione a terzi,
intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3,
dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione non
meno di 10 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività
professionale che intende indicare.


 
 
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